Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007 - Suppl.Ordinario n. 200/L
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», e in particolare l'articolo 9-bis, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13»;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE;
Visto il regolamento 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
Vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla parte I del TUF
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) del comma 1, dopo le parole: «autorizzata a svolgere servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: «autorizzata a svolgere servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: «autorizzata a svolgere servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
d) la lettera r) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;»;
e) la lettera s) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»;
f) la lettera w-ter) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una società di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente.»;
g) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.»;
h) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.»;
i) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.»;
l) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).»;
m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.»;
n) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attività di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione"
si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.»;
o) alla lettera a) del comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e relativi servizi connessi»;
p) al comma 6, la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
«f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;»;
q) al comma 6, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.»;
b) al comma 3, le parole: «Al medesimo fine,» sono soppresse.
Art. 2.
Modifiche alla parte II, titolo I, capo I, del TUF
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitività del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis.».
2. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
«01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.»;
b) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;»;
c) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.»;
e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) requisiti generali di organizzazione;
b) continuità dell'attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformità alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilità dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a),b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c).»;
c) il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La Consob può richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.»;
c) al comma 5, le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e 1-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g).»;
b) al comma 3 le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
c) al comma 5 le parole: «per le materie di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».
Art. 3.
Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II e alla parte II, titolo II, capo I, del TUF
1. Alla rubrica del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «e attività».
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g);»;
d) la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
«a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;».
3. Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2 E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
4. L'organismo di cui al comma 2:
a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;
b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;
f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
7. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.».
4. All'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:»;
b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;»;
c) al comma 2, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento»;
d) al comma 3, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività»;
e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.».
Art. 4.
Modifiche alla parte II, titolo II, capo II, del TUF
1. Alla rubrica del capo II del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Svolgimento dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.».
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «servizi di investimento e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi»;
b) al comma 1, la parola: «tecniche» e' soppressa;
c) al comma 4, dopo le parole: «non si applicano ai servizi» sono inserite le seguenti: «e attività»;
d) al comma 4, le parole: «ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono soppresse;
e) al comma 5, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono inserite le seguenti: «e attività».
4. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di investimento» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.».
5. All'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)».
Art. 5.
Modifiche alla parte II, titolo II, capo III, del TUF
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alla Banca d'Italia e» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «la Banca d'Italia e» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole: «siano state informate» sono sostituite dalle seguenti: «sia stata informata»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.».
2. All'articolo 28 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera b), dopo le parole: «nello Stato d'origine dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività»;
b) al comma 2, dopo le parole: «a svolgere i servizi» sono inserite le seguenti: «e le attività»;
c) al comma 3, dopo le parole: «i servizi» sono inserite le seguenti: «e le attività».
3. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.».
Art. 6.
Modifiche alla parte II, titolo II, capo IV, del TUF
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies.»;
c) la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
«a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).»;
e) al comma 5, dopo le parole «dagli strumenti finanziari e dai servizi» sono inserite le seguenti: «e attività»;
f) al comma 6, le parole: «ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32» sono soppresse.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.».
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «collocamento a distanza di servizi» sono inserite le seguenti: «e attività»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.».
Art. 7. Inserimento del capo IV-bis del titolo II della parte II del TUF
1. Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis
TUTELA DEGLI INVESTITORI
Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). - 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.
Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). - 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Art. 8.
Modifiche alla parte II, titolo III, del TUF
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»;
b) alla lettera e) del comma 2, le parole: «i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di consulenza in materia di investimenti»;
c) dopo la lettera e) del comma 2, e' aggiunta la seguente:
«e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.».
2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti».
3. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o al capo II del presente titolo».
Art. 9.
Modifiche alla parte II, titolo IV, del TUF
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prestazione di servizi» sono inserite le seguenti: «e attività»;
b) al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
c) all'alinea del comma 2, la parola: «riguardanti» e' sostituita dalle seguenti: «, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,».
2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.»;
b) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:»;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali e' competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.».
3. Al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».
4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «relativi ai servizi» sono inserite le seguenti: «e alle attivita».
5. All'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «L'esercizio dei servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento»;
b) al comma 5, dopo le parole: «dall'esercizio dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività».
Art. 10.
Principi di regolamentazione della parte III, titolo I, del TUF
1. Nel capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 60-ter (Principi di regolamentazione). - 1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.».
Art. 11.
Modifiche alla parte III, titolo I, capo I, del TUF
1. All'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie»;
b) al comma 3, le parole: « e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalità e indipendenza»;
c) al comma 5, le parole: «, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante» sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: «alla Consob e» sono soppresse;
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.»;
f) al comma 7, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-bis»;
g) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.»;
h) al comma 9, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
2. All'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «o dal consiglio di gestione»;
c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.»;
d) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:»;
e) dopo la lettera d) del comma 2 e' aggiunta la seguente:
«d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.»;
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.».
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione.»;
b) al comma 3, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
4. All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole «Organizzazione e funzionamento del mercato» sono aggiunte le seguenti: «e delle società di gestione»;
b) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonche', avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati.»;
c) alla lettera b) del comma 1, le parole: «verifica il» sono sostituite dalle seguenti: «predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del»;
d) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione;
b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.».
5. L'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari). - 1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quarto periodo e' soppresso.
7. Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente articolo: «Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.
7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.».
8. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.»;
c) al comma 4, le parole: «La Consob accerta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le società di gestione che intendono estendere l'operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva e' data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob.»;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica.
5-ter. La Consob può richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica.
5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tale caso la Consob informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.».
9. All'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie della società di gestione;
b) le attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;
c) i requisiti di organizzazione della società;
d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la società di gestione può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri.
1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.».
10. All'articolo 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «essere distratte dalla destinazione prevista ne» sono soppresse;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.».
11. Dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti:
«Art. 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.
3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Art. 70-ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati). - 1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.».
12. All'articolo 73 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 74, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies»;
b) al comma 4, le parole: «delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti «della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori».
13. All'articolo 74 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono inserite le seguenti parole: «e può adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.»;
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies.».
14. All'articolo 75 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:
a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;
b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;
c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.»;
c) al comma 5, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
15. All'articolo 76 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74» sono sostituite dalle seguenti: «Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies.».
16. L'articolo 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia). - 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83.».
Art. 12.
Modifiche alla parte III, titolo I, capo II, del TUF
1. La rubrica del capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
«Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati».
2. Nel capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;
b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.
4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2.
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».
3. L'articolo 78 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Internalizzatori sistematici). - 1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.
2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.».
4. L'articolo 79 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro). - 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori.
2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.
4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis.».
Art. 13.
Inserimento del capo II-bis del titolo I della parte III del TUF
1. Dopo il capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 79-bis (Requisiti di trasparenza). - 1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:
a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.
2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, può estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Art. 79-ter (Consolidamento delle informazioni). - 1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.».
Art. 14.
Modifiche alla parte III, titolo II, del TUF
1. All'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione»;
b) al comma 4, le parole: «e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalità e indipendenza»;
c) al comma 10, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «le modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,».
3. Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata e' esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.».
Art. 15.
Modifiche alla parte IV del TUF
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
«a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi;».
2. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «una sollecitazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'offerta al pubblico»;
b) al comma 2, le parole: «investitori professionali» sono sostituite dalle seguenti: «investitori qualificati»;
c) al comma 3, la parola: «informativo» e' soppressa.
Art. 16.
Modifiche alla parte V del TUF
1. All'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «svolge servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari o servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
c) al comma 3, dopo le parole: «svolga servizi» sono inserite le seguenti «o attività».
2. All'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di investimento su base individuale» sono soppresse.
3. All'articolo 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «nell'esercizio di servizi» sono inserite le seguenti: «o attività».
4. Al comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 21 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti «o delle attività».
5. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti di società o enti» e' inserita la seguente: «abilitati»;
b) al comma 1, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, come aumentata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' sostituito dal seguente: «da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma l, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31.»;
c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;»;
d) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «dagli articoli 68, 69, 70,» e' inserita la seguente: «70-bis»;
e) alla lettera d-bis) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quelle emanate in base ad esse;»;
f) al comma 2, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.».
6) All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli addebiti agli interessati» sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti»;
c) al comma 4, le parole: «sede la società o l'ente cui appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio».
Art. 17.
Modifiche alla parte VI del TUF
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonche' attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge.»;
b) al comma 12, le parole: «comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettera b), 2 e 2-bis».
2. All'articolo 205 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici».
Art. 18.
Modifiche all'allegato del TUF
1. L'allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Sezione A - Attività e servizi di investimento.
(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
(3) Negoziazione per conto proprio.
(4) Gestione di portafogli.
(5) Consulenza in materia di investimenti.
(6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
(7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Sezione B - Servizi accessori.
(1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento.
(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
(7) Servizi e attività di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.
Sezione C - Strumenti finanziari.
(1) Valori mobiliari.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero (6), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tale modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.».
Art. 19.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.
11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.