Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 150
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra;
Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modificazioni;
Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.
2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente modificate.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: «decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973», il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:
A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):
a) destinate alla produzione di ibridi:
b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
1) di varietà a impollinazione libera:
a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2) di linee "inbred":
a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
3) di ibridi semplici:
a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione", che
per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 1ª riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 2ª riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21, sono le seguenti:
A) sementi di base:
1. Sementi di varietà selezionate:
a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Sementi di varietà locali:
a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) sementi certificate di 1ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:
a) che siano identificate per le specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:
A) sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
B) sementi certificate:
a) che provengano direttamente da sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:
A) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi:
a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
A-bis) sementi di base (ibridi):
1. Sementi di base di linee inbred: le sementi:
a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
2. Sementi di base ed ibridi semplici: le sementi:
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
F) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
G) sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 26-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 22, A), lettera d); A-bis), lettera c); B), punto 1), lettera d); B), punto 2), lettera b; B), punto 3), lettera c); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 23, A), punto 1), lettera d); A), punto 2), lettera d); B), lettera d); C), lettera d); D) lettera d); E) lettera c); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24, A), lettera d); B), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, A), lettera d); A-bis), punto 1), lettera b); A-bis), punto 2), lettera c); B), lettera d); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); F), lettera d); G), lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A) ispezione in campo:
a) il personale addetto all'esame:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;
3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.
B) Controlli delle sementi:
a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti condizioni:
1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.
C) Campionamento:
a) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente;
b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera a), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
3) i campionatori possono essere:
3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero
3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, ovvero
3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».
Art. 7.
Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto, lettera A, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali del presente decreto, per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, I, A) del presente decreto, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Cereali, del presente decreto.
4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure
2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese di cui al numero 1);
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».
Art. 8.
Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera B), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C, del presente decreto per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3 . Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'articolo 10-bis e 11, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C).
4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta, essere certificate:
a) se provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».
Art. 9.
Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera C), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria del presente decreto.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere A) e B), del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10-bis ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, lettera C).
4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera E), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del medesimo decreto per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Oleaginose e da fibra, lettere A) e B), del presente decreto, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, III, lettera C).
4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e alcontrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 2 della legge n. 195 del 1976
1. L'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:
I - categoria: di base;
II - categoria: certificata;
III - categoria: standard.
2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:
I. - Categoria di base.
Le sementi devono essere:
a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;
b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c),
all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.
II. - Categoria certificata.
Le sementi devono essere:
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;
d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
III - Categoria standard.
a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.
3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A) Ispezione in campo:
a) il personale addetto all'esame:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973;
3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.
B) Controlli delle sementi:
a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle seguenti condizioni:
1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.
C) Campionamento:
1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori;
2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori possono essere:
1) persone fisiche indipendenti, ovvero
2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, ovvero
3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi e' soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».
Art. 12.
Autorizzazione
1. La licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. I requisiti di professionalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, conformemente ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ad eccezione dei commi settimo ed ottavo.
Art. 13.
Inadempienze
1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto legislativo, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entità della violazione.
2. La violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi e che sono adottate ai sensi del presente decreto legislativo, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi precedenti la certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui al presente articolo l'ente certificatore o gli altri enti incaricati dei controlli trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni previste.
Art. 14.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti la materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 15.
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.