Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n.140
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;»;
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».