Decreto Legislativo 21 maggio 2007, n. 83
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, dopo il comma 6, é aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.»
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, con le quali la disciplina della delega delle funzioni statali in materia di catasto é coordinata con la disciplina della delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni regionali in materia di libri fondiari, in relazione ai procedimenti riguardanti gli atti tavolari si interpretano nel senso che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.