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Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32

"Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007
(Rettifica G.U. n. 75 del 30 marzo 2007)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;

Viste le sezioni VI-bis e IX del Capo V del titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Relazione sulla gestione

1. L'articolo 2428 del codice civile e' modificato come segue:
a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti:
«contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta»;
c) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
«L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».

2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al comma 1, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consoli-damento.».

4. L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano»;
b) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».

5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al comma 1, le parole: «da cui risultino le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano»;
c) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.»;
d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

Art. 2.
Relazione di revisione

1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.».

2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.».

3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.
4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.».

4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
«Relazioni di revisione».

5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Le relazioni sono», sono inserite le seguenti: «datate e».

6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i criteri di redazione», sono aggiunte le seguenti: «e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio».

7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.».

Art. 3.
Bilancio consolidato

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, la parola: «inoltre» e' soppressa.

2. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28» sono sostituite dalla seguente: «collegate»;
b) il comma 3 e' abrogato.

3. All'articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del codice civile.».

Art. 5.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.