stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 12 gennaio 2007, n. 11

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2007



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 11 con il quale e' costituito il Comitato consultivo, nonche' dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro attuazione;

Visto l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione ed autorità nazionale

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2. L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo e' il Ministero del commercio internazionale.

3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato e' integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2.
Sanzioni

1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.

4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.

6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonche' l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:
a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;
b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
c) su richiesta dell'autorità competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.

7. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.