Decreto Legislativo 7 novembre 2006, n. 289
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Testo 9 ottobre 2006
Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
1. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
«1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.»;
b) l'ultimo periodo del comma 14 e' soppresso;
c) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.»;
d) nel comma 16 le parole: «nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.» sono sostituite dalla seguenti: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.»;
e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati.