Decreto Legislativo 6 ottobre 2006, n. 275
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto l'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 luglio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.».
Art. 2.
Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-noviese 11-decies
1. Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-quater (Autorità che sovrintende alla leva). - 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331;
b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.
Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 11-septies (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria). - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). - 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva e' ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). - 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età.
3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.».
Art. 3.
Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonche' dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.».
Art. 4.
Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.».
Art. 5.
Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.».
Art. 6.
Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente lettera:
«a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare 1'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.»;
d) al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale per il personale militare» sono inserite le seguenti: «, per il tramite dell'alto comando sovraordinato,».
Art. 7.
Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi). - 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.».
Art. 8.
Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;
b) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.».
Art. 9.
Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modficazioni
1. L'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 14-quater, comma 2, dello stesso decreto legislativo, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' abrogato.
ALLEGATO (Art. 9)
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