Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 267
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonche' il parere del consiglio regionale della regione Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
2. Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.
3. Una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla regione, effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.