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Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249

"

Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 184



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, recante modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari sull'ordinamento del notariato;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli archivi notarili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati in data 15 marzo 2006 e scaduto il termine di sessanta giorni per il parere della competente Commissione del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 1° marzo 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente:
«Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».

Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.

2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 e' dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.

3. Quando e' chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.».

Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.

2. La sospensione cautelare e' pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».

Art. 4.
Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente:
«In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».

Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 40. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede e' depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo e' reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio.

2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale e' depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti.

3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.».

Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

2. Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.

4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione e' redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicità, anche informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.».

Art. 7.
Modifiche all'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il primo comma dell'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 43, comma 5.».

Art. 8.
Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il secondo comma dell'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando e' nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».

Art. 9.
Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, e' punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».

Art. 10.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«Art. 93-bis. - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:

a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;

b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;

c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.

3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.

Art. 93-ter. - 1. Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto.».

Art. 11.
Modifiche alla rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. La rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente:
«Titolo VI - Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.».

Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune.

2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».

Art. 13.
Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 128. - 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.

2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorità che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.

3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».

Art. 14.
Sostituzione dell'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite:

a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e' iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili può conferire l'incarico al conservatore di altro archivio;

b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.

2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.

3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.».

Art. 15.
Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2.

2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.

3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.».

Art. 16.
Sostituzione dell'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 133. - 1. Di ciascuna ispezione e' redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale e' formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.».

Art. 17.
Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.».

Art. 18.
Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. La rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente:
«Capo II - Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari.».

Art. 19.
Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.

2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato.

3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.».

Art. 20.
Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 136. - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura.

2. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento e' affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale e' iscritto il notaio.».

Art. 21.
Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 137. - 1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

2. E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.

3. E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.».

Art. 22.
Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138. - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».

Art. 23.
Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.

2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».

Art. 24.
Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 142. - 1. E' punito con la destituzione:

a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».

Art. 25.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
«Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio.».

Art. 26.
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si e' adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio e' assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.».

Art. 27.
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».

Art. 28.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
«Art. 145-bis. - 1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.

2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 e' dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione e' dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.

3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.».

Art. 29.
Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione e' stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.

2. La prescrizione e' interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.

3. Se per il fatto addebitato e' iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.».

Art. 30.
Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 147. - 1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.».

Art. 31.
Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente:
«Capo III. - Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni».

Art. 32.
Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 148. - 1. In ogni circoscrizione territoriale e' istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede e' rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.

2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio e' compreso nella circoscrizione nella quale e' ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.

3. La Commissione e' composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.

4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.

5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.

6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo.

7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.».

Art. 33.
Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 149. - 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.

2. Non sono eleggibili alla Commissione:

a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e' applicata in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.

3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.».

Art. 34.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«Art. 149-bis. - 1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3.

2. La decadenza del magistrato e' dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.

3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione.

4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti e' iniziato un procedimento disciplinare.

Art. 149-ter. - 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in carica.

2. Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.».

Art. 35.
Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.

2. Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.

3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.».

Art. 36.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«Art. 150-bis. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.

2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato.

3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione.

4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti.

5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità con un componente della Commissione già in carica, l'eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.

6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilità.

7. In caso di parità di voti tra due o più candidati, e' escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianità, e' escluso il meno anziano di età.

8. Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione e' il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.

9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative.

10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonche' alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione.

Art. 150-ter. - 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.

2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere.

3. Per l'insediamento della Commissione e' necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.

4. Il verbale della riunione di insediamento e' trasmesso immediatamente alle autorità di cui all'articolo 150-bis, comma 10.».

Art. 37.
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio e' composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.

2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.».

Art. 38.
Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai e' la Commissione della circoscrizione nella quale e' compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede.

2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale e' assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.».

Art. 39.
Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 153. - 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:

a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede;
b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5.
c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonche' al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.

2. Il procedimento e' promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.

3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.».

Art. 40.
Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.

2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.

3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.

4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.».

Art. 41.
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, letterab), nonche' al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.

2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.

4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.».

Art. 42.
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.».

Art. 43.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.

2. Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.

3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.

4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.

5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non e' adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.

6. La discussione orale e' aperta con la relazione svolta dal relatore.

7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.

10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi e' intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.

11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se e' assistito da un difensore.».

Art. 44.
Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.

3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti.».

Art. 45.
Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.

2. Nel giudizio di impugnazione e' obbligatorio il patrocinio di avvocato.

3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non e' proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.».

Art. 46.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«Art. 158-bis. - 1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo e' reso pubblico mediante lettura. La decisione e' depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria.
Art. 158-ter. - 1. Contro la sentenza della corte d'appello e' ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito.

3. La sentenza della corte d'appello e' immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Art. 158-quater. - 1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio e' iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).

2. Se la sanzione da eseguire e' stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.

3. La durata della misura cautelare della sospensione e' computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.

4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.

Art. 158-quinquies. - 1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.

2. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.

3. La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore.

4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.

Art. 158-sexies. - 1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi e' intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non e' ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).

2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale e' stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale e' stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.

3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.

4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, e' disposta, anche se non e' chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale.

5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non e' revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.

6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non e' revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare.

7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.

8. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto nonche' al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio e' iscritto.

9. In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare e' sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.

Art. 158-septies. - 1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non e' divenuta definitiva.

2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure e' competente la Corte d'appello.

3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.

Art. 158-octies. - 1. Quando e' chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non e' stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.

2. La decisione e' adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza.

3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento e' notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima.

4. Il provvedimento e' inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non e' convalidato.

5. L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.

Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili.

2. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione più vicina.

3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti.

4. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.

Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.

2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.

3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile.

4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.

Art. 158-undecies. - 1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio;
f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio.

3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.».

Art. 47.
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159. - 1. Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:

a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e' stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

2. La deliberazione del consiglio e' soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.

3. Non può in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.».

Art. 48.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente Capo:
«Capo IV. - Disposizioni comuni».

Art. 49.
Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

Art. 50.
Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

1. L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.

2. In caso di omissione, il notaio e' punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.».

Art. 51.
Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64

1. L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi.

2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.

3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.».

Art. 52.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole:
«l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato», 131, 139, 140 e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

2. E' abrogato l'articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

3. E' abrogato l'articolo 25, secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

4. E' abrogato l'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358.

5. E' abrogato l'articolo 5, commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n. 629.

Art. 53.
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e si provvede all'aggiornamento delle sanzioni di cui all'articolo 261 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 54.
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51.

3. Per il primo anno di funzionamento, i consigli notarili distrettuali sopperiscono alle spese delle Commissioni mediante un fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio e gli adempimenti previsti dagli articoli 150, 150-bis e 150-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati o inseriti dal presente decreto, sono espletati, nei termini previsti dagli stessi articoli, nell'anno 2007.

Art. 55.
Entrata in vigore

1. Gli articoli 19, limitatamente all'articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007.

4. Il decreto di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.