Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 197
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Previdenza complementare). - 1. La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi pensioni già esistenti.
2. La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.
3. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.
4. Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che già aderiscono ad altri fondi pensione, nonche' il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le disposizioni contrattuali collettive regionali.».