Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 194
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che consente di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in conformità alla legge stessa, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto;
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, e da ultimo con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4);
Considerata la necessità di modificare il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2005, al fine di renderlo conforme alla direttiva 2003/15/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso i propri pareri entro il termine previsto dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «le informazioni richieste ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «,lettere a) e f),».