Decreto Legislativo 7 aprile 2006, n. 175
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e non essendo stati espressi nei termini di legge i pareri da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni»;
b) l'articolo 6 e' soppresso;
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Importazione da Paesi terzi). - 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi e' consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.».