Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 171
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed in particolare anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.
3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in quanto attinenti alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.
4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 2.
Banche a carattere regionale
1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.
2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonche', ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.
3. La localizzazione regionale dell'operatività e' determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale.
Capo II
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 3.
Principi fondamentali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.
2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale può, in particolare, disciplinare:
a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;
b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi all'autorizzazione all'attività bancaria, alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
c) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali.