Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 26
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonche' ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
CAPO I
ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Art. 1.
Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonche' da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
Art. 2.
Membri supplenti
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' altresì composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive requirenti di legittimità, funzioni giudicanti di legittimità e funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Art. 3.
O r g a n i
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.
2. Alle spese connesse all'attività svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.
2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.
Art. 5.
Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finche' non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
Art. 6.
Compensi
1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
CAPO II
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Art. 7.
Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;
c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
d) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;
g) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;
h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
Art. 8.
Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze
1. I componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice presidenti, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d).
TITOLO II
COMPOSIZIONE, COMPETENZE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
CAPO I
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
Art. 9.
Composizione dei consigli giudiziari
1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello e' composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.
2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche' un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
Art. 10.
Membri supplenti
1. Il consiglio giudiziario e' altresì composto da cinque componenti supplenti, di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Art. 11.
O r g a n i
1. Il consiglio giudiziario e' presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e, tra i componenti togati, il segretario.
Art. 12.
Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari
1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.
2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.
3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:
a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.
4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.
5. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.
6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.
Art. 13.
Durata in carica dei consigli giudiziari
1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni. 2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria. 4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo. 5. Finche' non e' insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
Art. 14.
C o m p e n s i
1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
CAPO II
COMPETENZE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
Art. 15.
Competenze dei consigli giudiziari
1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formulano pareri sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
f) adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
h) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.
Art. 16.
Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice presidenti, nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, valutati in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 14, comma 1, si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
Art. 18.
Abrogazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l'articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235;
b) l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825.
Art. 19.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.