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Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 284

"

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 - Supplemento Ordinario n. 5


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 febbraio 2003, istitutivo della Consulta generale per l'autotrasporto;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che e competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;

b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

TITOLO I
CONSULTA

Art. 3.
Denominazione e sede

1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 8.

Art. 4.
Attribuzioni

1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:

a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonche' al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;

b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonche' sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;

c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;

d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;

e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto;

f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;

g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;

i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

l) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti 1'autotrasporto;

m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonche' la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Art. 5.
Composizione

1. La Consulta e' composta dai seguenti membri effettivi:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica;

b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' di diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo e' designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;

c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) il Presidente del Comitato centrale;

e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;

5) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.

6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;

i) un rappresentante dell'ANAS;

l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.

2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6.

4. Il Presidente della Consulta può invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonche' esperti di specifici settori connessi con l'attività della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.

Art. 6.
O r g a n i

1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;

c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;

d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;

e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;

f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico;

g) l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;

h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del Dipartimento per i trasporti terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali e' nominato un supplente.

2. I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3. I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

5. L'Assemblea generale e' l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate alla Consulta.

7. Il Segretario generale e' l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività ed e' responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.

8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.

9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.

10. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.

11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.

12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell'Assemblea generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l'adozione di iniziative nell'ambito territoriale di competenza. Esse collaborano altresì con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.

13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, può istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.

Art. 7.
Organizzazione e funzionamento

1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;

b) attuazione del Piano nazionale della logistica;

c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;

d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalità;

e) certificazione di qualità e sicurezza;

f) comunicazione e pubblicità.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.

Art. 8.
Disposizioni contabili

1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.

3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.

TITOLO II
COMITATO CENTRALE

Art. 9.
Attribuzioni

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

b) coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa;

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla letterae) del comma 1 dell'articolo 7;

g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonche' la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m);

h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.

Art. 10.
Composizione

1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;

b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;

c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;

e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per 1'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera f);

g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

Art. 11.
Organi periferici

1. I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.

2. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

3. I Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di competenza:

a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;

b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;

c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;

d) forniscono alle autorità competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.

4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, e' ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Art. 12.
Organizzazione e funzionamento

1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità;

b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

c) sicurezza e controlli;

d) studi e ricerche di settore;

e) formazione e informazione;

f) certificazione di qualità.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo.

Art. 13.
Disposizioni contabili

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 14.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del presente decreto legislativo, sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, primo comma, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni.

2. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.

Art. 15.
Disposizione transitoria

1. Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale e' prorogato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 8 e 13.

Art. 16.
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.