Decreto Legislativo 8 settembre 2005, n. 201
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «secondo i relativi piani di spesa» sono soppresse;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.»;
c) il comma 5 e' abrogato.