Decreto Legislativo 8 settembre 2005, n. 200
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella runione del 18 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione al processo di ristrutturazione degli enti dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-amministrativa periferica le procedure di cui al comma 1 sono applicate con riferimento agli organici, su base regionale, rideterminati ai sensi dell'articolo 3.».