Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 193
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;
b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e c), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;
c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;
d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 1, sezione I;
e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;
f) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato «B», sezione I;
g) veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda sanitaria locale;
h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;
i) centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;
l) centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
m) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà;
n) impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorità competente e nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
o) trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;
p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km2, che e' soggetta al controllo delle competenti autorità veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
1) Belgio: province/province;
2) Germania: Regierungsbezirk;
3) Danimarca: amt o island;
4) Francia: département;
5) Italia: provincia;
6) Lussemburgo: -;
7) Paesi Bassi: RVV-kring;
8) Regno Unito:
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county;
Scozia: district o island area;
9) Irlanda: county;
10) Grecia: vomòs;
11) Spagna: provincia;
12) Portogallo:
territorio continentale: distrito;
altre parti del territorio del Portogallo: região autónoma;
13) Austria: Bezirk;
14) Svezia: län;
15) Finlandia: lääni/län.
2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
3. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di ovini e caprini da eseguire secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni.
Art. 3.
Requisiti sanitari ai fini degli scambi
1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.
5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.
Art. 4.
Verifica condizioni sanitarie
1. Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente decreto. A tale fine gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:
a) devono essere identificati e registrati;
b) devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;
c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:
1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
2) trenta giorni in caso di rabbia;
3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;
d) non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria e' oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;
e) non devono essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica ne' vaccinati contro tale malattia.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie escludono dagli scambi gli ovini e i caprini che:
a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle stesse, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, o nell'allegato «B», rubrica I;
b) non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del Trattato.
3. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono essere, in via alternativa:
a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunità;
b) importati da un Paese terzo in conformità alle norme comunitarie.
Art. 5.
Requisiti sanitari ai fini della macellazione, riproduzione, allevamento, ingrasso
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a trenta giorni;
b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la spedizione;
c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei trenta giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo.
2. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono autorizzare, sotto la propria responsabilità, la spedizione di tali ovini e caprini verso un altro Stato membro.
Art. 6.
Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche' agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.
2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni e' prolungato della durata del viaggio in mare.
3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.
4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello e' consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto.
5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
6. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.
7. Le regioni e le province autonome autorizzano le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere «l» e «n», mediante la registrazione di ciascuna delle citate strutture con le modalità stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.
Art. 7.
Deroghe
1. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.
2. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo il comma 1 e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei ventuno giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
3. In deroga all'articolo 6, commi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, a condizione che siano soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o b):
a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:
1) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che deve autorizzare solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;
2) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al più tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilità dell'azienda d'origine;
3) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;
b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;
2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Le regioni e le province autonome autorizzano i centri di raccolta diversi da quelli di cui al comma 7, dell'articolo 6, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e li registrano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.
Art. 8.
Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni
1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'articolo 4 e i requisiti indicati nell'allegato «A», rispettivamente capitolo 1, punto D, e capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.
Art. 9.
Requisiti sanitari in relazione a specifiche patologie
1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 10 e 11, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:
1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:
a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide «Large Colony»);
b) negli ultimi dodici mesi la paratubercolosi e la linfadenite caseosa;
c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine e' ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure, fatto salvo i1 rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;
2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al numero 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;
3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al numero 1);
b) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:
1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis);
2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;
3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato «D» o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.
2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.
Art. 10.
Garanzie complementari
1. Il Ministero della salute può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III.
Art. 11.
Ulteriori garanzie complementari per le aziende indenni
1. Il Ministero della salute quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato «B», rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini.
Art. 12.
Requisiti dei centri di raccolta ai fini degli scambi
1. Ai fini dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 7, i centri di raccolta degli ovini e caprini destinati agli scambi tra Stati membri di cui al comma 7 dell'articolo 6, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 5;
b) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o la legislazione nazionale;
c) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
d) in base alla capacità, essere provvisti:
1) di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta;
2) di impianti adeguati che consentono di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di opportune infrastrutture di ispezione;
4) di opportune infrastrutture di isolamento;
5) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate;
6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
e) ammettere solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto per ciascuna categoria di animali. A tale fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione, essendo comunque responsabile di tale verifica;
f) essere ispezionati regolarmente dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento.
2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve, in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni relative a:
a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, nonche' il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli animali siano transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista;
b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.
3. Le regioni e le province autonome possono limitare l'autorizzazione dei centri di raccolta di cui agli articoli 1 e 2, lettera l), ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto o solo agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo a detti centri, e i successivi aggiornamenti, al Ministero della salute con cadenza almeno annuale o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta; sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero redige un elenco nazionale di detti centri e lo trasmette alla Commissione europea.
4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di personale delle aziende sanitarie, assicurano quando i centri di raccolta sono operativi, la presenza di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate nei centri di raccolta.
5. Il riconoscimento di cui al comma 1:
a) e' sospeso in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinato solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
b) e' revocato in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale.
6. Alla revoca del riconoscimento adottato ai sensi del comma 5 consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 3.
Art. 13.
Registrazione del commerciante
1. Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario.
2. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tale fine il commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto;
b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere conservati per almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;
2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;
c) provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali;
2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.
3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrato con le modalità stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale fine ciascuna struttura deve:
a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto;
b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
c) essere provvista:
1) di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;
4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.
Art. 14.
Requisiti relativi al trasportatore
1. Il trasportatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni, deve:
a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto:
1) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;
2) puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali;
b) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o, in alternativa, fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario.
2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve tenere e conservare per almeno tre anni un registro contenente le seguenti informazioni:
a) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
b) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;
c) specie e numero degli animali trasportati;
d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa.
3. Il trasportatore deve garantire che, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.
4. Il trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale e' registrato:
a) di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al presente decreto, ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali;
b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze professionali necessarie.
Art. 15.
Certificazione sanitaria per il trasporto
1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato «E». Il certificato e' costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed e' provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.
2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante; a tal fine i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.
3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.
4. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.
5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli necessari, previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato «E», annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validità combinata dei certificati non può essere superiore a quello di cui al comma 1.
7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformità, a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E e' tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.
Art. 16.
Modalità di svolgimento dei controlli
1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.
Art. 17.
Cooperazione internazionale
1. Il Ministero della salute fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.
Art. 18.
Deroghe sottoposte a regime di reciprocità
1. Il Ministero della salute può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'articolo 15, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e c), e ne informa la Commissione.
Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 4, e all'articolo 12, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, 14, comma 3, 13, comma 1, 6, comma 7, e 3, commi 1, 2 e 3.
Art. 20.
Provvedimenti regionali
1. Le regioni e le province autonome si conformano direttamente alle modalità di applicazione ed alle modifiche degli allegati della disciplina comunitaria attuata con il presente decreto disposti in sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
2. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede:
a) a stabilire modalità uniformi di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei commercianti di cui al presente decreto;
b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di cui alla lettera a) anche mediante dichiarazione di equipollenza o di estensione dell'efficacia, su richiesta di parte, dei provvedimenti amministrativi in corso di validità comunque denominati, rilasciati dalle Autorità sanitarie a fini igienico-sanitario e di controllo veterinario a favore di soggetti o strutture che già svolgono attività di commercio o allevamento di animali di specie di interesse zootecnico;
c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei dati individuando quelli che devono essere comunicati al Ministero della salute, ed a stabilire le modalità e la frequenza delle attività dei servizi veterinari relative sia alla vigilanza ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario in caso di rischio sanitario, nonche' ogni altro aspetto ritenuto opportuno, compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attività da essi svolte.
3. In correlazione ai requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute sono adottate, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e successive modificazioni, norme di profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relative agli animali delle specie sensibili; con analogo provvedimento sono apportate le eventuali, successive modifiche rese opportune da nuove o diverse esigenze tecnicoscientifiche, di sorveglianza epidemiologica o di controllo sanitario.
4. E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di una qualunque delle strutture indicate nel presente decreto richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento richiesto sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio prestato e secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
5. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
Art. 21.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/50/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Le regioni e le aziende sanitarie svolgono gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 22.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e' abrogato.
ALLEGATI
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