Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 125
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.
Art. 2.
1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio.
2. Nel caso di personale titolare di piu' rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.
Art. 3.
1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarità delle convenzioni.
2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo già utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potestà dell'Assessorato regionale alla sanità di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.
Art. 4.
1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica.