Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 119
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 13 ottobre 2003, n. 305;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore
1. In attuazione della direttiva 2002/84/CE, i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi ed amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva, nonche' quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.