Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonche' in quella della loro introduzione da Paesi terzi.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, nonche' quelle contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Si intende, inoltre, per:
a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna di tali attività, inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale, nonche' il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;
b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a f) del Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
c) «veterinario ufficiale»: un veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale;
d) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.
Art. 3.
Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria
1. Al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:
a) le modalità operative da porre in essere;
b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonche' la periodicità della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.
2. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:
a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I;
b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;
c) gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere.
4. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attività di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
Deroghe
1. In deroga all'articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui alle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I, può essere autorizzata la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se:
a) prima di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera c), i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in momenti diversi dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, e i servizi veterinari delle aziende sanitarie hanno adottato apposite misure sanitarie per garantire la sicurezza del trasporto fuori del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;
b) i prodotti da sottoporre al trattamento sono adeguatamente identificati;
c) i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento idoneo ad eliminare il problema di polizia sanitaria e tale trattamento e' stato effettuato presso uno stabilimento appositamente riconosciuto per detta finalità dalla regione o provincia autonoma.
2. Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti dell'acquacoltura, le deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere disposte solo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o degli ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria.
3. Se la situazione della malattia lo consente, possono essere adottati provvedimenti derogatori dell'articolo 3, comma 2, diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni a tal fine stabilite in sede comunitaria.
4. Le deroghe di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento del Ministero della salute, d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III, numero 1, nonche' ad ogni altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede comunitaria.
Art. 5.
Certificati veterinari
1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine nazionale che di provenienza comunitaria, devono sempre essere accompagnati da una certificazione veterinaria ufficiale quando:
a) l'obbligo di certificazione e' previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria;
b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi dell'articolo 4.
2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio della certificazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente decreto, nonche' a quelle previste da ulteriori normative nazionali e comunitarie vigenti;
b) applicare, anche nelle attività di verifica delle certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell'allegato IV;
c) fare riferimento esclusivamente al contenuto dei modelli di certificato stabiliti in sede comunitaria.
Art. 6.
Controlli veterinari ufficiali
1. Le regioni e le province autonome garantiscono, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, lo svolgimento di specifici controlli ufficiali sulla salute degli animali volti ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonche' di tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione alle prescrizioni del presente decreto. Le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformità al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993.
2. Le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono ed assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale e di verificare l'applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalità di applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea.
3. Se si constata un rischio per la sanità animale o per la salute pubblica, fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall'autorità sanitaria territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare e' adottato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette materie, in sede comunitaria. Le competenti autorità assicurano una conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.
Art. 7.
Importazioni da Paesi terzi
1. Il presente decreto si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano da introdurre nella Comunità europea provenienti da Paesi terzi; il Ministero della salute, tramite i propri posti d'ispezione frontaliera, assicura il rispetto delle modalità di applicazione e delle disposizioni adottate in proposito dall'Unione europea.
2. Ciascuna partita di prodotti di origine animale, presentata all'ingresso del territorio comunitario deve essere accompagnata da un certificato veterinario conforme ai requisiti generali di cui all'allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa:
a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli previsti dalla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti ai predetti requisiti, riconosciute tali in sede comunitaria;
b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate in sede comunitaria.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di controllo, effettuate d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera e gli Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di rischio o di sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, può essere altresì stabilita analoga disciplina per le spedizioni postali.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, i primi destinatari materiali delle partite di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri sono obbligati a trasmettere le informazioni relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il modello di prenotifica di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC.
2. I soggetti di cui al comma 1:
a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1, sono obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al medesimo comma 1;
b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni mezzo scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorità agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet, a condizione che tale trasmissione sia effettuata entro i termini stabiliti, in dipendenza dalla specifica tipologia di merce in arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modificazioni. Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia all'UVAC che all'Azienda sanitaria locale competenti per territorio.
Art. 9.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/99/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 10.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Allegato I
(articolo 1, comma 2)
MALATTIE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE PER LE QUALI SONO STATE INTRODOTTE MISURE DI
CONTROLLO NEL QUADRO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
Peste suina classica |Direttiva 2001/89/CE |D.LGS. 20 febbraio |del Consiglio, che |2004, n. 55, e |stabilisce misure |successive |comunitarie di lotta |modificazioni |contro la peste suina | |classica --------------------------------------------------------------------- Peste suina africana |Direttiva 2002/60/CE |D.LGS. 20 febbraio |del Consiglio recante |2004, n. 54, e |disposizioni |successive |specifiche per la |modificazioni |lotta contro la peste | |suina africana | --------------------------------------------------------------------- Afta epizootica |Direttiva 85/511/CEE |D.P.R. 1° marzo 1992, |del Consiglio, che |n. 229 |stabilisce norme | |comunitarie di lotta | |all'afta epizootica | --------------------------------------------------------------------- Influenza aviaria |Direttiva 92/40/CEE |D.P.R. 15 novembre |del Consiglio, che |1996, n. 656 |istituisce delle | |misure comunitarie di | |lotta contro | |l'influenza aviaria | --------------------------------------------------------------------- Malattia di Newcastle |Direttiva 92/66/CEE |D.P.R 15 novembre 1996, |del Consiglio, che |n. 657 |istituisce misure | |comunitarie di lotta | |contro la malattia di | |Newcastle | --------------------------------------------------------------------- Peste bovina |Direttiva 92/119/CEE |D.P.R. 17 maggio 1996, |del Consiglio, che |n. 362 |introduce misure | |generali di lotta | |contro alcune malattie| |degli animali nonche' | |misure specifiche per | |la malattia | |vescicolare dei suini | --------------------------------------------------------------------- Peste dei piccoli |Direttiva 92/119/CEE |D.P.R. 30 dicembre ruminanti |del Consiglio, che |1992, n. 555 |introduce misure | |generali di lotta | |contro alcune malattie| |degli animali nonche' | |misure specifiche per | |la malattia | |vescicolare dei suini | --------------------------------------------------------------------- Malattia vescicolare |Direttiva 92/119/CEE |D.P.R. 30 luglio 1997, dei suini |del Consiglio, che |n. 263 |introduce misure | |generali di lotta | |contro alcune malattie| |degli animali nonche' | |misure specifiche per | |la malattia | |vescicolare dei suini | --------------------------------------------------------------------- Malattie legate |Direttiva 91/67/CEE |D.P.R. 20 ottobre 1998, all'acquacoltura |del Consiglio, che |n. 395 |stabilisce le norme di| |polizia sanitaria per | |la commercializzazione| |di animali e prodotti | |dell'acquacoltura | |Direttiva 93/53/CEE | |del Consiglio, recante| |misure comunitarie | |minime di lotta contro| |talune malattie dei | |pesci | |Direttiva | |95/70/CE del | |Consiglio, che | |istituisce misure | |comunitarie minime di | |lotta contro talune | |malattie dei molluschi| |bivalvi |
Allegato II
(articolo 4, comma 4)
CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE SPECIALE PER LE CARNI PROVENIENTI DA
UN TERRITORIO O DA UNA PARTE DI UN TERRITORIO CHE NON SODDISFA TUTTE
LE PERTINENTI CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA
1. Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una croce diagonale formata da due linee rette al centro del bollo in modo tale che le indicazioni dello stesso restino leggibili.
2. La bollatura di cui al punto 1 può essere altresì effettuata con un unico timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare, perfettamente leggibile, quanto segue:
- nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK;
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
- nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o EY;
- una croce formata da due linee rette al centro del bollo, disposte in modo tale che le indicazioni siano perfettamente leggibili.
Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.
La bollatura deve anche recare informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.
La bollatura deve essere apposta sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.
Allegato III
1. TRATTAMENTI DELLE CARNI E DEL LATTE ATTI AD ELIMINARE QUALSIASI
RISCHIO SPECIFICO PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI
ALLEGATO
(formato pdf)
Allegato IV
(articolo 5, comma 2, lettera b))
PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE
1. Il rappresentante dell'autorità speditrice competente che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli.
2. Il certificato e' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui e' effettuata l'ispezione alla frontiera, o e' accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua della Comunità europea diversa dalla sua.
3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunità europea.
4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:
a) un unico foglio di carta;
b) due o più pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;
c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificali composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del Paese di spedizione.