Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Soggetti tenuti alle comunicazioni
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985.
4. Le entità di cui al comma 3 possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascerà un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio. Il certificato può essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entità. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per il rilascio e la revoca del certificato.
Art. 2.
Pagamenti di interessi
1. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da:
1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
2) entità che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in conformità all'articolo 299 del Trattato medesimo;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli organismi ed entità indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui alla lettera c), oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento è ridotta al 25 per cento.
2. è altresì considerato pagamento di interessi il pagamento o l'accredito su un conto intestato ad un entità di cui all'articolo 1, comma 3, dei proventi di cui al comma 1, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo. Tale disposizione non si applica, qualora sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 1, comma 4, all'entità cui sono pagati o accreditati i predetti proventi.
3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi ed entità situati nel territorio di quegli Stati membri che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui al comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo.
4. La percentuale di cui alla lettera d) del comma 1, è determinata in base al regolamento o ai documenti costitutivi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o delle entità interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base all'effettiva composizione dell'attivo dei suddetti organismi o entità, avendo riguardo all'ultimo rendiconto o bilancio di esercizio approvato.
5. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/48/CE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non sono ricompresi tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, o dalle autorità responsabili di Stati terzi, a condizione che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002.
6. Qualora la sottoscrizione dei titoli di cui al comma 5 abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002, rientrano tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'intera emissione, costituita dalla prima emissione e da quelle successive, per i titoli emessi da Governi o dagli enti collegati, che agiscono in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, indicati nell'allegato A;
b) le emissioni effettuate in occasione della riapertura di emissione dei titoli di cui al comma 5 per i titoli emessi da qualsiasi altro emittente.
7. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi necessari per verificare la sussistenza delle condizioni previste dai commi 5 e 6, l'intera emissione del titolo è considerata un credito di cui alla lettera a) del comma 1.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche all'allegato A, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.
Art. 3.
Adempimenti dei soggetti che effettuano comunicazioni in caso di pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
1. I soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi del pagamento degli interessi.
2. L'identità del beneficiario effettivo è determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, mediante la rilevazione del nome, cognome ed indirizzo. A tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo e, nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale, attraverso i dati del passaporto o della carta d'identità ufficiale presentati dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità probante, compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità è completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale.
3. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario medesimo ed è determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Qualora una persona fisica che presenta un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro si dichiari residente in uno Stato terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.
4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente di uno Stato terzo si intende l'autorità competente ai sensi di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in mancanza, l'autorità competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.
Art. 4.
Adempimenti dei soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di pagamento a persona fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad entità
1. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 3 non si applicano nel caso in cui la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo degli interessi in quanto agisce:
a) come operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo, come debitore del credito che produce interessi o come incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi;
b) per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entità diversa da questi ultimi, alla quale sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo;
c) per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo. In tale caso il percettore persona fisica comunica l'identità di tale beneficiario effettivo determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso di informazioni secondo le quali il percettore persona fisica potrebbe non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non sono in grado di identificare il beneficiario effettivo, considerano la persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo.
4. I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono interessi di cui all'articolo 2, comma 4, ad una entità indicata all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano la denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima, a meno che non sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:
a) l'entità rientra tra i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate persone giuridiche:
1) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
b) nei confronti dell'entità è stato rilasciato dal proprio Stato membro un certificato dal quale risulti che la stessa ha optato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono effettuate nei confronti di quelle entità situate nel territorio di uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalle suddette entità una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale condizione. Per la determinazione della percentuale si applicano i criteri indicati all'articolo 2, comma 3.
6. Qualora la persona fisica che percepisce o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi dichiari di agire per conto di un'entità di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, nei confronti della quale non sia stato rilasciato il certificato di cui al comma 4, lettera b), i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi informativi sulla denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima, ai fini della comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
7. Nel caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non dispongano di informazioni circa la percentuale del 40 per cento dell'attivo investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano tale percentuale superiore al 40 per cento.
8. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti che effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi circa la percentuale del 15 per cento dell'attivo investita in crediti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, tale percentuale è considerata superiore al 15 per cento.
Art. 5.
Oggetto delle comunicazioni
1. Sono oggetto di comunicazione:
a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, determinate ai sensi dell'articolo 3;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
d) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi determinati nel seguente modo:
1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d): l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): l'intero ammontare della distribuzione;
4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 4: l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma 4, l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità, nonchè la denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima.
Art. 6.
Trasmissione degli elementi informativi
1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.
Art. 7.
Scambio automatico di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.
Art. 8.
Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento della quota del gettito della ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE.
Art. 9.
Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte
1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:
a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del beneficiario effettivo;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che è tenuto all'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 11 della direttiva nei predetti Stati;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.
2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due mesi dalla presentazione della richiesta medesima.
Art. 10.
Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11.
Applicazione ai territori dipendenti o associati
1. Il presente decreto legislativo si applica anche nei confronti dei territori dipendenti o associati di cui all'allegato B al presente decreto legislativo, in conformità alle disposizioni contenute negli accordi internazionali stipulati con i suddetti territori ed a condizione che gli stessi ne applichino le disposizioni.
Art. 12.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.