Decreto Legislativo 14 marzo 2005, n. 65
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento Ordinario n. 77
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e finanze e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
b) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) amministrazione dello Stato di bandiera: le autorità competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri e' autorizzata a battere;
d) autorità marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) bordo libero residuo (fr): la distanza minima fra il ponte ro/ro danneggiato e la linea di galleggiamento finale nel punto in cui si e' verificata l'avaria, senza tenere conto degli ulteriori effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato;
f) convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, unitamente ai successivi protocolli ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore;
g) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
h) nave ro/ro da passeggeri: una nave che trasporti più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/3 della convenzione SOLAS;
i) nave nuova: una nave la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi ad un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva; per equivalente stadio di costruzione s'intende lo stadio in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1) ha inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile;
2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, l'assemblaggio di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
l) nave esistente: una nave che non sia una nave nuova;
m) passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante della nave, un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo della nave in relazione all'attività della nave stessa, e che non sia un bambino di età inferiore a dodici mesi;
n) servizio di linea: una serie di traversate effettuate da una nave ro/ro da passeggeri in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più porti, effettuate in base ad un orario pubblicato oppure con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
o) esercente: qualsiasi ente o persona, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che, in conformità alla nozione di società di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 3051/95, abbia assunto dall'armatore della nave ro/ro da passeggeri la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, si sia dichiarato d'accordo per rilevare tutte le obbligazioni e responsabilità imposte dal codice ISM adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) con risoluzione A.741(l8);
p) Stato ospite: lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea;
q) viaggio internazionale: un viaggio per mare da un porto di uno Stato membro a un porto situato fuori da detto Stato o viceversa.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, indipendentemente dalla bandiera che battono.
2. L'autorità marittima prima che una nave ro/ro da passeggeri sia adibita a viaggi internazionali di linea accerta, al momento della verifica iniziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, che detta nave sia pienamente conforme ai requisiti previsti dal presente decreto imposti con le presenti disposizioni.
Art. 3.
Altezza significativa d'onda
1. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, e' impiegata l'altezza significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilità maggiore del dieci per cento.
Art. 4.
Tratti di mare
1. L'amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco dei tratti di mare in cui navi ro/ro da passeggeri effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, indicando anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2. I tratti di mare e i rispettivi valori dell'altezza significativa d'onda in detti tratti sono concordati dall'amministrazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o, se applicabile e possibile, con le autorità competenti degli altri Paesi terzi cui appartengono i porti toccati dalla nave nella rotta dalla stessa seguita. Se la rotta incrocia più di un tratto di mare, la nave che la segue deve soddisfare i requisiti specifici di stabilità relativi al più elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.
3. L'amministrazione rende disponibili le informazioni di cui ai commi 1 e 2 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'amministrazione comunica alla Commissione il sito in cui dette informazioni sono state inserite e gli eventuali aggiornamenti e modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.
Art. 5.
Requisiti specifici di stabilità
1. Fatti salvi i requisiti di sicurezza di cui alla regola II-1/B/8 della convenzione SOLAS, norma SOLAS 90, in materia di compartimentazione stagna e stabilità in condizioni di avaria, tutte le navi ro/ro da passeggeri di cui all'articolo 2, comma 1, devono rispettare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I.
2. Il rispetto dei requisiti della regola II-l/B/8 della convenzione SOLAS, norma SOLAS 90, per le navi ro/ro da passeggeri che operano esclusivamente in tratti di mare con altezza significativa d'onda pari o inferiore a 1,5 metri, e' considerato equivalente al rispetto dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I.
3. Nell'applicare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I, l'ente tecnico tiene conto di quanto previsto dagli orientamenti indicativi di cui all'allegato II.
Art. 6.
Introduzione dei requisiti specifici di stabilità
1. Le navi ro/ro da passeggeri nuove devono conformarsi ai requisiti specifici di stabilità previsti all'allegato I.
2. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti, tranne quelle di cui all'articolo 5, comma 2, devono conformarsi ai requisiti specifici di stabilità previsti all'allegato I entro il 1° ottobre 2010.
3. Le navi ro/ro da passeggeri esistenti che, alla data del 17 maggio 2003, sono conformi ai requisiti di cui alla regola II-1/B/8 della convenzione SOLAS, norma SOLAS 90, sono tenute a conformarsi ai requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I entro il 1° ottobre 2015.
Art. 7.
Certificati
1. Tutte le navi da passeggeri ro/ro nuove ed esistenti, entro le date previste dall'articolo 6, devono essere in possesso di un certificato attestante la conformità ai requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato dall'amministrazione dello Stato di bandiera e rimane valido fino a quando la nave opera in un tratto di mare con un valore di altezza significativa d'onda uguale o inferiore a quello certificato.
3. Alle navi battenti bandiera italiana il certificato di cui al comma 1, conforme al modello approvato dall'amministrazione, e' rilasciato dall'ente tecnico.
4. L'autorità marittima, nell'effettuare la verifica di cui all'articolo 2, comma 2, riconosce i certificati rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera di altri Stati membri ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I. Sono accettati i certificati rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera di Paesi terzi, nei quali si certifica che una nave e' conforme ai requisiti specifici di stabilità previsti dall'articolo 5 e dall'allegato I.
5. I certificati di cui ai commi 1 e 4 devono indicare l'altezza significativa d'onda massima per cui la nave risulta soddisfare i requisiti specifici di stabilità. Inoltre, i certificati devono riportare quanto indicato nei paragrafi 1.3.5 e 1.5 dell'allegato I, nonche' nel paragrafo 1.3.4 dell'allegato II.
Art. 8.
Esercizio stagionale o per periodi di breve durata
1. L'armatore o l'esercente che effettua un servizio di linea su tutto l'arco dell'anno, se intende impiegare per lo stesso servizio navi ro/ro da passeggeri aggiuntive per un periodo più breve, deve comunicare alla competente autorità marittima i dati identificativi delle navi aggiuntive che intende utilizzare almeno un mese prima del loro impiego nel servizio in questione. Tuttavia, se per circostanze imprevedibili, e' necessario impiegare rapidamente una nave ro/ro da passeggeri sostitutiva per evitare l'interruzione del servizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. L'armatore o l'esercente che intende effettuare un servizio di linea stagionale per un periodo non superiore a sei mesi deve informare la competente autorità marittima almeno tre mesi prima dell'inizio di tale servizio.
3. Qualora il servizio di cui ai commi 1 e 2 sia svolto in condizioni caratterizzate da un'altezza significativa d'onda minore di quella fissata per il corso dell'intero anno nel tratto di mare considerato, e' consentito impiegare il valore dell'altezza significativa d'onda relativo a tale periodo di esercizio più breve per determinare il battente d'acqua sul ponte, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I. Il valore dell'altezza significativa d'onda applicabile per questo periodo di esercizio più breve e' concordato dall'amministrazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o, se applicabile e possibile, con le autorità competenti degli altri Paesi terzi cui appartengono i porti che figurano nella rotta seguita dalla nave.
4. Le navi da passeggeri autorizzate ad uno dei servizi di cui ai commi 1 e 2, non appena ottenuta l'autorizzazione dalla competente autorità marittima, devono tenere a bordo la certificazione prevista dall'articolo 7.
Art. 9.
Adeguamenti
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le modifiche agli allegati, adottate con la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE.
Art. 10.
Sanzioni
1. L'armatore, l'esercente o il comandante che violano le norme di cui all'articolo 6 sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 1215, primo comma, del codice della navigazione.
2. L'armatore o l'esercente che violano le norme di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 1216 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante ma la pena e' ridotta.
Art. 11.
Norma di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Allegato I
(previsto dagli articoli 5, 7 e 8)
Allegato II
(previsto dagli articoli 5, comma 3, e 7; comma 5)