Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n. 338
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni all'Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
1. All'allegato A, parte II, Punto I legislazione veterinaria, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).».
Art. 2.
Modificazioni al decretolegislativo 13 dicembre 1996, n. 674
1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed f);
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»;
d) all'allegato I:
1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;
2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al consumo umano»;
2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse;
2.3) la sezione B e' soppressa;
3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al consumo umano»;
3.2) alla parte I:
3.2.1) la sezione A e' sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti»;
3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia».
4) il capitolo 7 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Allegato
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 4)
CAPITOLO 7
Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi
Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano
A. Scambi.
1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.
2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.
B. Importazioni.
1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.
Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.
2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.