Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n. 333
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni;
Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute», sono inserite le seguenti: «e alle regioni e province autonome competenti per territorio»;
b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea della lettera a) e' sostituito dal seguente: «procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformità all'allegato I, per quanto riguarda:»;
c) all'articolo 22, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della Direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.».