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Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n. 332

"Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute», sono inserite le seguenti: «e alle regioni e province autonome competenti per territorio»;

b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea della lettera a) e' sostituito dal seguente: «procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformità all'allegato I, per quanto riguarda:»;

c) all'articolo 21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.».