stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 2 agosto 2004, n. 256

"Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 ottobre 2004



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, comma 4, e 29;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, e n. 216, che hanno rispettivamente recepito le predette direttive;

Considerata la necessità di procedere alla correzione di meri errori materiali riscontrati nei citati decreti legislativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

1. Nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, all'articolo 4, comma 6, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento».

Art. 2.
Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento»;
b) all'articolo 5, comma 1, la parola: «nazionali» e' sostituita dalla seguente: «sindacali».