Decreto Legislativo 24 giugno 2004, n. 180
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro, ed in particolare l'articolo 7;
Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.
Art. 2.
1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 25.000.
Art. 3.
1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le disposizioni previste dall'articolo n. 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.