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Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153

"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

2. La pesca marittima e' l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 2.
Registro dei pescatori marittimi

1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.
Registro delle imprese di pesca

1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 4.
Licenza di pesca

1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

Art. 5.
Equipaggio marittimo delle navi da pesca

1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».

2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6.
Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

2. La commercializzazione di cui al comma 1 e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Art. 7.
Vigilanza sulla pesca

1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attività di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.

Art. 8.
Responsabilità civile

1. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 9.
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.

Art. 10.
Disposizioni transitorie e abrogative

1. Previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.