Decreto Legislativo 27 aprile 2004, n. 133
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978;
Visto il decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1999;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonchè alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo i metodi descritti nell'allegato I.
Art. 2.
1. La preparazione dei campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonchè la determinazione dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti nell'allegato II.
Art. 3.
1. I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformità alla Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualità dei metodi di analisi applicati.
Art. 4.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/70/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.
Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL LIVELLO DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI MANGIMI
1. Oggetto e campo d'applicazione
I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli del contenuto di diossine (PCDD/PCDF), nonché alla determinazione del contenuto di PCB diossina-simili (1) nei mangimi, sono prelevati secondo le disposizioni del decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi fissati dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, è stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.
2. Conformità della partita o della sottopartita alle specifiche
Il laboratorio di controllo procede a una doppia analisi del campione di laboratorio e calcola la media dei risultati, qualora il risultato ottenuto nella prima analisi ecceda il livello massimo o sia inferiore al livello massimo di un valore che non superi il 20%. La partita è accettata se il risultato della prima analisi è al di sotto del livello massimo di un valore superiore al 20% o, dove la doppia analisi è necessaria, se la media è conforme al corrispondente livello massimo indicato dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.
(1) Tabella TEF per la valutazione dei rischi umani stabiliti dall'OMS sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997 [ den Berg et al., 1998, "Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife", Environmental Health Perspectives, vol. 106, n. 12 (December 1998), pp. 775-792]
Tabella TEF
___________________________________ Congenere Valore TEF ___________________________________ Policlorodibenzodiossine (PCDD) 2,3,7,8-TCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0001 Dibenzofurani (PCDF) 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 1,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0001 PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB Non orto PCB PCB 77 0,0001 PCB 81 0,0001 PCB 126 0,1 PCB 169 0,01 Mono orto PCB PCB 105 0,0001 PCB 114 0,0005 PCB 118 0,0001 PCB 123 0,0001 PCB 156 0,0005 PCB 157 0,0005 PCB 167 0,00001 PCB 189 0,0001
Abbreviazioni: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "DF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.
Allegato II
(previsto dall'art. 2, comma 1)