Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 35
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione.
Art. 2.
1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana che ha facoltà di partecipare. Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito.
2. Il Presidente della Regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione siciliana e' invitato a partecipare anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, quando ricorrono le condizioni e secondo le modalità di cui al presente decreto.
Art. 3.
1. Il Presidente della Regione può essere convocato anche senza formalità quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui all'articolo 2.
2. Il Presidente del Consiglio può comunque invitare il Presidente della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Art. 4.
1. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri cui e' chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri.
Art. 5.
1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri può stabilire disposizioni attuative del presente decreto aventi carattere specificativo.