Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1;
Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La denominazione «Società di cultura La Biennale di Venezia», contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, e' sostituita con quella di «Fondazione La Biennale di Venezia».
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Personalità giuridica). - 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
2. La Fondazione ha sede in Venezia.».
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.».
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' abrogato.
Art. 5.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.».
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria;
b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.».
Art. 7.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, le parole: «comitato scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-scientifico».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).».
Art. 8.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonche' dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.».
Art. 9.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;
c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;
d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' abrogato.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 6 e' abrogato.
Art. 10.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) definisce l'organizzazione degli uffici;
e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
l) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.».
Art. 11.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Presso la Fondazione e' istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.
3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico.».
Art. 12.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
Art. 13.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Direttori dei settori di attività culturali). - 1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. Lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attività culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.
4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore e' preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
8. I direttori dei settori di attività culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.».
Art. 14.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale e' a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.
3. Il direttore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.
5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.».
Art. 15.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;».
Art. 16.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole: «o eredita» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile,».
Art. 17.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, la parola: «vigilante» e' sostituita dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».
Art. 18.
1. Gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono abrogati.
Art. 19.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, a tal fine, un commissario.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.