Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 346
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, dopo le parole: «con propria legge» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1».
3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. - 1. Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attività di competenza rispettivamente della provincia autonoma di Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla Conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.».
4. L'articolo 2, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e gli articoli 9, 21, comma 4, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.