Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 345
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 434.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' sostituito dal seguente:
«2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.».
2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresì, disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.»;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.».
Art. 2.
Disposizione transitoria
1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni per un periodo di cinque anni.
2. Il periodo quinquennale di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Gli articoli 12, commi 11 e 12, secondo e terzo periodo, 27 e 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono abrogati.