Decreto Legislativo 30 ottobre 2003, n. 317
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Ravvisata l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della citata legge n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero dell'interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare una migliore funzionalita' dell'azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali non hanno espresso alcuna osservazione;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 15 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».
Art. 2.
Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «superiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinque».
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.