Decreto Legislativo 3 novembre 2003, n. 308
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 174
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Aggiornamento dei riferimenti normativi)
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE sono contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
2. I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, contenuti nella legge n. 1096 del 1971, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e successive modificazioni, e nella legge n. 195 del 1976, e successive modificazioni, si intendono fatti alle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.
Art. 2
(Classificazione dei prodotti sementieri)
1. All'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, al secondo comma, lettera a), dopo le parole: "materiali di moltiplicazione" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei tuberi-seme di patate,".
Art. 3
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al primo comma, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.".
2. All'articolo 11, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo le parole: "verde per i miscugli." è inserito il seguente periodo:
"Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde.".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:
"Art. 26-ter
(Definizioni)
1. E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varietà di piante agricole, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorità di certificazione;
b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile);
c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.".
Art. 4
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma , della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE, e delle successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.