Decreto Legislativo 3 novembre 2003, n. 307
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 174
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;
Vista la direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica la direttiva 79/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riferimento al margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita
Art. 1
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti:
"bb) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
cc) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".
Art. 2
Margine di solvibilità
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Margine di solvibilità) 1. Le imprese dispongono costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività da esse esercitate nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilità disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 2 alla nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale nonche', per il punto 1 della medesima macroclasse B, dell'importo eccedente il massimo consentito di cui al successivo comma 5, lettera b) ed infine, dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di società controllanti.
4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine dì solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al cinquanta per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al venticinque per cento del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origini dalle plusvalenze nette di cui al la lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività dei rami I, II, III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I. L'impresa dovrà presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio;
b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il tre virgola cinque per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa dovrà presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che si intende utilizzare;
c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del dieci per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;
d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il cinquanta per cento, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.".
Art. 3
Condizioni per l' inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari) 1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell' esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, dei margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione, la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta all'ISVAP secondo le modalità di cui al comma 6;
c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;
d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.
9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.".
Art. 4
Determinazione e calcolo del margine di solvibilità richiesto
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Determinazione e calcolo del margine di solvibilità) 1. Il margine di solvibilità si calcola come segue, secondo i rami esercitati:
a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilità, deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'ottantacinque per cento;
2) l'importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza deduzione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al cinquanta per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo zero virgola uno per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo zero virgola quindici per cento;
b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del margine di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, fatta eccezione per l'articolo 39 di detto decreto;
c) per l'assicurazione malattia, di cui al numero IV del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo;
2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 36, 37, 37-bis e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Tuttavia la condizione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo;
d) per le operazioni di capitalizzazione, di cui al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
e) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, il margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo pari al quattro per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
2) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'uno per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
3) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni, l'importo pari al venticinque per cento delle spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio;
4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2)".
Art. 5
Quota di garanzia
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 174, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Quota di garanzia) 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia e' coperta soltanto dagli elementi patrimoniali di cui all'articolo 33, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al comma 3 del medesimo articolo.".
Art. 6
Meccanismi di indicizzazione
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 174, e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis (Meccanismi di indicizzazione). 1. Gli importi in euro stabiliti dall'articolo 36, comma 2 sono aumentati annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, rilevato al mese di settembre di ciascun anno. L'indice base e' quello rilevato con riferimento al mese di settembre 2003 rispetto al mese di settembre 2002.
2. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso ad un multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare e' quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.
3. Se, rispetto all'ultimo adeguamento, l'incremento percentuale dell'indice, anche registrato in più anni, e' inferiore al cinque per cento non si opera alcun adeguamento; in caso contrario l'adeguamento e' pari alla variazione percentuale complessivamente registrata.".
Art. 7
Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa
1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis (Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa). 1. Qualora la situazione di solvibilità dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati, l'ISVAP può richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:
a) le previsioni relative alla raccolta premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri ed alle riserve tecniche. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione;
b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati;
c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;
d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei rami esercitati.
2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati siano a rischio, l'ISVAP può imporre all'impresa la costituzione di un margine di solvibilità più elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo.
3 L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, può ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile. Tale riduzione può, tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati siano a rischio.".
CAPO II
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con riferimento al margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita
Art. 8
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera bb) sono aggiunte le seguenti:
"cc) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
dd) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre".
Art. 9
Margine di solvibilità
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Margine di solvibilità) 1. Le imprese debbono disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 35.
2. Il margine di solvibilità disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, del quaranta per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare e delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B ed infine dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di società controllanti.
4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che sia stato versato almeno il cinquanta per cento di questo capitale sociale o fondo sottoscritti, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;
b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.".
Art. 10
Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari) 1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base al quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato al fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta secondo le modalità di cui al comma 6;
c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;
d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del portatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.
9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.".
Art. 11
Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi) 1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola secondo quanto previsto nei commi successivi.
2. Si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti alla voce 1.a) del conto tecnico dei rami danni di cui allo schema di conto economico contenuto nell'allegato II al suddetto decreto. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del cinquanta per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A) della tabella allegata.
3. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquanta milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.
4. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del diciotto per cento, sulla seconda quota quella del sedici per cento e sommando i due importi così ottenuti. L'ammontare che ne risulta e' moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del cinquanta per cento.".
Art. 12
Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri) 1. margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola secondo quanto previsto nel presente articolo.
2. Si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione.
3. Dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 35, e' di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.
4. Agli effetti del calcolo di cui ai commi precedenti e' aumentato del cinquanta per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 indicati al punto A) della tabella allegata.
5. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 35, dell'ammontare ottenuto in base ai commi precedenti e' ripartita in due quote, la prima fino a trentacinque milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.
6. Il margine di solvibilità e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del ventisei per cento e sulla seconda quella del ventitre' per cento e si sommano gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva e' moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dei cinquanta per cento.
7. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.".
Art. 13
Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell' esercizio precedente
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente) 1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, calcolato al sensi degli articoli 36 e 37, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio e' pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione.".
Art. 14
Quota di garanzia
1. L'articolo 39 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Quota di garanzia) 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 12, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui al punto A) della tabella allegata, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente articolo al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo più elevato.
4. La quota di garanzia e' coperta soltanto dagli elementi patrimoniali di cui all'articolo 33, comma 2 al netto degli elementi immateriali dì cui al comma 3 del medesimo articolo.".
Art. 15
Meccanismi di indicizzazione
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis (Meccanismi di indicizzazione) 1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 36, comma 3, 37, comma 5, e 39, comma 2, sono aumentati annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, rilevato al mese di settembre di ciascun anno. L'indice base e' quello rilevato con riferimento al mese di settembre 2003 rispetto al mese di settembre 2002.
2. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in curo dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso ad un multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare e' quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.
3. Se, rispetto all'ultimo adeguamento, l'incremento percentuale dell'indice, anche registrato in più anni, e' inferiore al cinque per cento non si opera alcun adeguamento; in caso contrario l'adeguamento e' pari alla variazione percentuale complessivamente registrata".
Art. 16
Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa
1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente:
"Art. 64-bis (Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa) 1. Qualora la situazione di solvibilità dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati, l'ISVAP può richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:
a) sinistri da pagare e da iscrivere a riserva comprensivi delle spese di liquidazione. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione;
b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati;
c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;
d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei principali rami esercitati.
2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio, l'ISVAP può imporre all'impresa la costituzione di un margine di solvibilità richiesto più elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, può ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile. Tale riduzione può, tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito al fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto;
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio.".
CAPO III
Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 17
Fondo di integrazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono abrogate le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
2. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 in data antecedente a quella stabilita nel medesimo comma, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
3. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003".
Art. 18
Istruzioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo l'ISVAP emana istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo delle disposizioni dettate dal presente decreto.
2. Nell'ambito delle istruzioni di cui al comma 1 l'ISVAP stabilisce le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile nel rispetto di quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed all'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Art. 19
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) margine di solvibilità minimo: ammontare del margine di solvibilità richiesto come calcolato ai sensi dell'articolo 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CE;";
b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) elementi costitutivi del margine di solvibilità: elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CE.".
Art. 20
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004.