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Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 274

"Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002;

Visto l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al testo unico della finanza

1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza», approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti:
«n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;».

Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza Collaborazione
tra autorità e segreto d'ufficio

1. All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane ne' a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».

2. All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».

Art. 4.
Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza Vigilanza ispettiva

1. All'articolo 10 del testo unico della finanza i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.».

Art. 5.
Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti

1. All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».

Art. 6.
Modifiche all'articolo 22 del testo unico della finanza Separazione patrimoniale

1. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.».

2. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».

Art. 7.
Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede

1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.».

2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c).».

Art. 8.
Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza Attività esercitabili

1. L'articolo 33 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Attività esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f).
3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».

Art. 9.
Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza Albo

1. All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».

Art. 10.
Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza Fondi comuni d'investimento

1. All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».

Art. 11.
Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza Banca depositaria

1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi del fondo;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».

Art. 12.
Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza Regolamento del fondo

1. All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».

Art. 13.
Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di comportamento

1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le SGR devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».

Art. 14.
Modifiche al testo unico della finanza Operatività all'estero

1. Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, e' inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operatività all'estero».

Art. 15.
Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Operatività all'estero delle SGR

1. L'articolo 41 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Operatività all'estero delle SGR). - 1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:
a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.
3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.».

Art. 16.
Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Società di gestione armonizzate

1. Dopo l'articolo 41 del testo unico della finanza e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Società di gestione armonizzate). - 1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.
4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.».

Art. 17.
Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza Costituzione e attività esercitabili

1. All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.».

Art. 18.
Modifiche al testo unico della finanza - SICAV che designano una SGR
o una società di gestione armonizzata

1. Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».

Art. 19.
Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni

1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».

Art. 20.
Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza Altre disposizioni applicabili

1. All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4.».

Art. 21.
Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti
ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari

1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».

Art. 22.
Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di
imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate

1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».

Art. 23.
Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di
imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate
e non armonizzate

1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.».

Art. 24.
Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza Abuso di denominazione

1. All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».

Art. 25.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.