Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150
Art. 1-39 | Artt. 40-98 | Artt. 99-221 | Allegati 1-13 | Allegati 14-Sub Allegato H |
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ALLEGATI AL CODICE
Allegato n. 17 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
Il sottoscritto .............................................. luogo e data di nascita ...................................... residenza e domicilio ........................................ cittadinanza ................................................. societa/ditta ................................................ sede ......................................................... codice fiscale e partita IVA ................................. nazionalità ................................................. dati del rappresentante legale cognome e nome ............................................... luogo e data di nascita ...................................... residenza e domicilio ........................................ codice fiscale ............................................... ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche ( )su supporto fisico ( )ad onde convogliate ( )con sistemi ottici (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ..................... (massimo 10 anni) - di possedere i prescritti requisiti - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a)il progetto tecnico della rete che si intende realizzare; b)la dichiarazione concernente la normativa antimafia; c)gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
(data) ...........................
(firma)
Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)
Al Ministero delle comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo
Il sottoscritto .............................................. luogo e data di nascita ...................................... residenza e domicilio ........................................ cittadinanza ................................................. dati del rappresentante legale cognome e nome ............................................... luogo e data di nascita ...................................... residenza e domicilio ........................................ codice fiscale ............................................... ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire: ( )una stazione di radioamatore ( )una stazione ripetitrice analogica o numerica ( )un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o ( )instradamento di messaggi -( )un impianto destinato ad uso collettivo ( )una stazione radioelettrica ................. (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ................................... (massimo 10 anni) - di possedere i prescritti requisiti - che la stazione radioelettrica e' ubicata ....................... e presenta le seguenti caratteristiche .......................... (tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ..........................................
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale; b) la copia della patente di operatore; c) il nominativo acquisito; d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.
(data) ........................... (firma)
Allegato n. 19 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 107, comma 10
Il sottoscritto ................................................ luogo e data di nascita ........................................ residenza e domicilio .......................................... cittadinanza ................................................... societa/ditta .................................................. sede ........................................................... codice fiscale e partita IVA ................................... nazionalità .................................................... dati del rappresentante legale cognome e nome ................................................. luogo e data di nascita ........................................ residenza e domicilio .......................................... codice fiscale ................................................. Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico. (specificare la tipologia) - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ....................... (massimo 10 anni) - di possedere i prescritti requisiti; - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa); - che il sistema radioelettrico e' ubicato .................... e presenta le seguenti caratteristiche ........................ (tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ............... Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia; b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale
(data) ........................... (firma)
Allegato n. 20 (art. 107)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
il sottoscritto .................................................. nato a ........................................................... residente in .................... via...................... n. ... nella qualità di .................................................
dichiara:
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono: cognome e nome grado di parentela (*) nato a il -------------------- ------------------------ ---------- -------- -------------------- ------------------------ ---------- -------- -------------------- ------------------------ ---------- -------- -------------------- ------------------------ ---------- -------- -------------------- ------------------------ ---------- --------
- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.
(data) ...........................
(firma)
(*)coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.
Allegato n. 21 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito
157,9125 - 162,5125 MHz 157,9250 - 162,5250 MHz 157,9375 - 162,5375 MHz 157,9500 - 162,5500 MHz 158,0000 - 162,6000 MHz 158,0125 - 162,6125 MHz 158,0250 - 162,6250 MHz 158,0375 - 162,6375 MHz 158,0500 - 162,6500 MHz 158,0875 - 162,6750 MHz 158,0875 - 162,6875 MHz 158,1000 - 162,7000 MHz 158,1250 - 162,7250 MHz 158,1500 - 162,7500 MHz 158,1625 - 162,7625 MHz 158,1750 - 162,7750 MHz 158,2000 - 162,8000 MHz 158,2125 - 162,8125 MHz 158,2250 - 162,8125 MHz 158,2500 - 162,8500 MHz 158,2750 - 162,8750 MHz 158,2875 - 162,8875 MHz 158,3000 - 162,9000 MHz 158,3125 - 162,9125 MHz 158,3250 - 162,9250 MHz 158,3500 - 162,9500 MHz 158,3750 - 162,9500 MHz 158,4000 - 163,0000 MHz 158,4250 - 163,0250 MHz 158,4500 - 163,0500 MHz 158,4625 - 163,0625 MHz 158,4750 - 163,0750 MHz 158,4875 - 163,0875 MHz 158,5000 - 163,1000 MHz 158,5125 - 163,1125 MHz 158,5250 - 163,1250 MHz 158,5375 - 163,1375 MHz 158,5500 - 163,1500 MHz 158,5625 - 163,1625 MHz 158,5750 - 163,1750 MHz 158,5875 - 163,1875 MHz 158,6000 - 163,2000 MHz 158,6125 - 163,2125 MHz 158,6250 - 163,2250 MHz 158,6375 - 163,2375 MHz
Allegato n. 22 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito
450,7625 - 460,7625 MHz 450,7750 - 460,7750 MHz 450,7875 - 460,7875 MHz 450,8000 - 460,8000 MHz 450,8125 - 460,8125 MHz 450,8250 - 460,8250 MHz 450,8375 - 460,8375 MHz 450,8500 - 460,8500 MHz 450,8625 - 460,8625 MHz
Allegato n. 23 (art. 131)
1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito
- fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
- fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
- fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
- fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
- fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
- oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.
2. L'assegnazione delle coppie di frequenza e' effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici e' consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.
Allegato n. 24 (art. 132)
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito (29 canali)
452,0250 - 462,0250 452,0500 - 462,0500 452,0750 - 462,0750 452,1000 - 462,1000 452,1250 - 462,1250 452,1500 - 462,1500 452,1750 - 462,1750 452,2000 - 462,2000 452,2250 - 462,2250 452,2500 - 462,2500 452,2750 - 462,2750 452,3000 - 462,3000 452,3250 - 462,3250 452,3500 - 462,3500 452,3750 - 462,3750 452,4000 - 462,4000 452,4250 - 462,4250 452,4500 - 462,4500 452,4750 - 462,4750 452,5000 - 462,5000 452,5250 - 462,5250 452,5500 - 462,5500 452,5750 - 462,5750 452,6000 - 462,6000 452,6250 - 462,6250 452,6500 - 462,6500 452,6750 - 462,6750 452,7000 - 462,7000 452,7250 - 462,7250
Allegato n. 25 (art. 116)
CONTRIBUTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Tipologia dei contributi
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonche' per le richieste di variazione, e' dovuto il pagamento di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, e' tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Art. 2
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato puo' essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione
1. Il pagamento dei contributi e' comprovato:
a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, e' disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 4
Ritardato o mancato pagamento
1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
Contributo per esami
1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici e' fissato in euro 25,00.
TITOLO II
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON
CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE
Capo I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
Art. 6
Contributo per istruttoria
1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato e' tenuto a versare una somma pari a:
a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonche' nelle fattispecie di cui alla sezione VI;
b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonche' nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII;
c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonche' nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;
e) 3.000,00 euro nei residui casi.
2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.
3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, e' compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo e' pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.
Capo II
CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI
Sezione I - Definizioni e parametri
Art. 8
Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;
b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio e' uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
g) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa;
i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;
l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.
Art. 9
Parametri
1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
Sezione II - Servizio fisso
Art. 10
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
===================================================================== | canale simplex ad una | canale simplex a due lunghezza di tratta| frequenza euro |frequenze o duplex euro ===================================================================== fino a 15 km | 500,00 | 1.000,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 30 km | 1.250,00 | 2.500,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00 --------------------------------------------------------------------- oltre 60 km | 6.500,00 | 13.000,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
con larghezza di banda (in kHz) fino a coefficiente 25 37,5 2 3 50 5
Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente fino a 10 1,0 fino a 30 0,8 fino a 60 0,6 oltre 60 0,4
5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
Art. 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz
1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
===================================================================== lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex ===================================================================== | euro fino a 15 km | 900,00 fino a 30 km | 2.000,00 fino a 60 km | 4.600,00 oltre 60km | 7.500,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:
===================================================================== larghezza di banda(kHz) | coefficiente ===================================================================== fino a 250 | 3 fino a 500 | 5 fino a 1.750 | 8 fino a 3.500 | 10 fino a 7.000 | 14 fino a 14.000 | 16 fino a 28.000 | 18 fino a 56.000 | 20 oltre 56.000 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
===================================================================== numero di tratte | coefficiente ===================================================================== fino a 10 | 1 oltre 10 | 0,8
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, e' compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
Art. 12
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
===================================================================== lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex ===================================================================== | euro fino a 15 km | 700,00 fino a 30 km | 1.700,00 oltre 30 km | 4.000,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
===================================================================== larghezza di banda (MHz) | coefficiente ===================================================================== fino a 3, 5 | 7 fino a 7 | 10 fino a 14 | 14 fino a 28 | 18 fino a 56 | 22 oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
===================================================================== numero di tratte | coefficiente ===================================================================== fino a 10 | 1 fino a 30 | 0,8 oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
===================================================================== lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex ===================================================================== | euro fino a 15 km | 650,00 fino a 30 km | 1.600,00 oltre 30 km | 3.800,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
===================================================================== larghezza di banda (MHz) | coefficiente ===================================================================== fino a 3, 5 | 7 fino a 7 | 10 fino a 14 | 14 fino a 28 | 18 fino a 56 | 22 oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
===================================================================== numero di tratte | coefficiente ===================================================================== fino a 10 | 1 fino a 30 | 0,8 oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
===================================================================== lunghezza di tratta o distanza | collegamenti simplex a due equivalente | frequenze o duplex ===================================================================== | euro --------------------------------------------------------------------- fino a 2,5 km | 150,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 7,5 km | 300,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 15 km | 600,00 --------------------------------------------------------------------- oltre 15 km | 1.200,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
===================================================================== larghezza di banda (MHz) | coefficiente ===================================================================== fino a 3, 5 | 6 fino a 7 | 8 fino a 14 | 12 fino a 28 | 15 fino a 56 | 18 oltre 56 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
===================================================================== numero di tratte | coefficiente ===================================================================== fino a 10 | 1 fino a 30 | 0,75 fino a 60 | 0,50 oltre 60 | 0,40
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 e' ridotto dell'80 per cento.
Art. 15
Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonche' all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.
Sezione III - Servizio mobile terrestre
Art. 16
Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.
2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, e' fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
===================================================================== raggio dell'area di |canale simplex ad una | canale simplex a due servizio | frequenza | frequenze o duplex ===================================================================== | euro | euro --------------------------------------------------------------------- fino a 1 km, | | limitatamente ai casi | | di fondo proprio o | | equivalenti | 300,00 | 600,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 15 km | 700,00 | 1.400,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 30 km | 1.500,00 | 3.000,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00 --------------------------------------------------------------------- fino a 120 km | 4.500,00 | 9.000,00 --------------------------------------------------------------------- | 4.500,00 + 50,00 per | 9.000,00 + 100,00 per | ogni km eccedente la | ogni km eccedente la oltre 120 km | distanza dei 120 km | distanza dei 120 km
3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, e' dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:
===================================================================== angolo di apertura | quota proporzionale ===================================================================== fino a 90° | 1/3 fino a 180° | 1/2 oltre 180° | 1
4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresi' il comma 3 del presente articolo nonche' i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.
6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.
Art. 17
Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati e' fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della metà.
3. Si applicano altresi' i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.
Art. 18
Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
1. Per le reti del servizio mobile terrestre e' dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo e' pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.
Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Art. 19
Calcolo del contributo
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato piu' di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo e' dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.
Art. 20
Collegamenti unidirezionali
1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 e' ridotto alla metà.
Art. 21
Condivisione di risorse
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra piu' titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non e' consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.
Sezione V - Multiaccesso
Art. 22
Tecnica multiaccesso
1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:
===================================================================== numero di canali |coefficiente| |coefficiente assegnati in tecnica | | numero di canali | multiaccesso | |assegnati in tecnica | | | multiaccesso | ===================================================================== a)tecnica analogica --------------------------------------------------------------------- da 6 a 12 | 0,95 | da 19 a 24 | 0,85 --------------------------------------------------------------------- da 13 a 18 | 0,90 | oltre 24 | 0,80 --------------------------------------------------------------------- b) tecnica numerica --------------------------------------------------------------------- da 6 a 12 | 0,90 | da 19 a 24 | 0,80 --------------------------------------------------------------------- da 13 a 18 | 0,85 | oltre 24 | 0,75
2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.
Art. 23
Sistemi multiaccesso numerici
1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate e' associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali e' determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, e' dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.
Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Art. 24
Servizio mobile marittimo
1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non e' soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da piu' aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica e' estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
Art. 25
Servizio mobile aeronautico
1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, e' dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, e' dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
Sezione VII - Altri servizi
Art. 26
Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze
campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali e' dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, e' dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.
Art. 27
Servizi di radioastronomia ed equiparati
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali e' richiesta la protezione, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.
Sezione VIII - Servizi via satellite
Art. 28
Sistemi di ricerca spaziale
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 29
Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra e' dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 30
Sistemi di operazioni spaziali
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 31
Servizi via satellite
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite e' dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo e' fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "band on demand", e' dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.
3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) e' dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo e' fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
Art. 32
Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo e' stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonche' di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.
Capo III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Art. 33
Contributo per istruttoria
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo e' pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.
Art. 34
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo e' pari:
a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
Art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 36
Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 38
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto e' tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato e' tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.
Art. 39
Sperimentazione
1. Il richiedente la sperimentazione e' tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purche' a condizioni immutate, un unico importo pari a:
a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:
a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.
4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
5. Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e' tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:
a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:
a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;
c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, e' dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.
8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.
Art. 40
Modalità particolari di esercizio
1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, e' ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità e' anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.
3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.
Art. 41
Contitolarità
1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, e' ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.
Art. 42
Contributi provvisori - conguagli
1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
(art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.
Capo I
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validità autorizzazione generale - Rinnovo
1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
Art. 2
Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Art. 3
Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame e' rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.
Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.
4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.
Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.
Art. 8
Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale e' responsabile del corretto uso della stazione.
Art. 9
Ascolto
1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) e' formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza".
Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e' consentita l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui e' presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12
Norme d'esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; e' ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche' ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; e' comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.
Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.
Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, puo' essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Art. 20
Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
Sub Allegato A
(articolo 1, comma 2, dell'Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice)
Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto .................................................... luogo e data di nascita ............................................ residenza o domicilio .............................................. cittadinanza ....................................................... dati del rappresentante legale cognome e nome ..................................................... luogo e data di nascita ............................................ residenza o domicilio .............................................. codice fiscale .....................................................
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. ............. conseguita il ..................; - di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - di voler installare ed esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi, - un impianto destinato ad uso collettivo; - una stazione radioelettrica ................(specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre .............. (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica ( tipo e numero di apparato) e' ubicata
si impegna
- a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il prescritto contributo annuo; - in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a)attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale; b)la copia della patente di operatore; c)la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo; d)la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.
data ............... (firma) .........................
Sub Allegato A 1
(art. 1, comma 3, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto .................................................. luogo e data di nascita .......................................... residenza o domicilio ............................................ cittadinanza ..................................................... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ..........., nominativo .......................................... Dati del rappresentante legale cognome e nome ................................................... luogo e data di nascita .......................................... residenza o domicilio ............................................ codice fiscale ................................................... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe .........., nominativo ...........................................
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di voler esercire: una stazione di radioamatore una stazione ripetitrice analogica o numerica un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi - un impianto destinato ad uso collettivo una stazione radioelettrica ...............(specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre .............. (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica e' ubicata ....................
e si impegna:
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica; - a versare il prescritto contributo annuo; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione l' attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale;
data ............... (firma) ...........................
Sub Allegato B
(art. 1, comma 5, dell'Allegato n.26)
Sub Allegato C
(art. 1, comma 5, dell'Allegato n. 26)
Sub Allegato D
(art. 3, comma 1 dell'Allegato n. 26)
PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE
PARTE I
QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE
A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA
1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA
1.1. - Conduttività
- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unità di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unità di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacità di una batteria
1.2. - I generatori elettrici
- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo
1.3. - Campo elettrico
- Intensità di campo elettrico
- L'unità di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici
1.4. - Campo magnetico
- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici
1.5. - Campo elettromagnetico
- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione
1.6. - Segnali sinusoidali
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza
- L'unità di misura: hertz
- Differenza di fase
1.7. - Segnali non sinusoidali
- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche
1.8. - Segnali modulati
- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda
- Forme d'onda
1.9. - Potenza ed energia
- Potenza dei segnali sinusoidali
- Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
- Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori
- Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
- relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
- Potenza di cresta della portante modulata
2.- COMPONENTI
2.1.- Resistore
- Resistenza
- L'unità di misura: l'ohm
- Caratteristiche corrente/tensione
- Potenza dissipata
- Coefficiente di temperatura positivo e negativo
2.2.- Condensatore
- Capacità
- L'unità di misura: il farad
- La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
- Coefficiente di temperatura
- Corrente di fuga
2.3.- Induttori
- Bobine d'induzione
- L'unità di misura: l'henry
- L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Fattore di merito
- Effetto pelle
- Perdite nei materiali del nucleo
2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
- Trasformatore ideali
- La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- I trasformatori
2.5.- Diodo
- Utilizzazione ed applicazione dei diodi
- Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)
- Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
2.6.- Transistor
- Transistor PNP e NPN
- Fattore di amplificazione
- Transistor a effetto di campo
- I principali parametri del transistor ad effetto di campo
- Il transistor nel circuito:
- a emettitore comune
- a base comune
- a collettore comune
- Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
- I metodi di polarizzazione
2.7.- Varie
- Dispositivo termoionico semplice (valvola)
- Circuiti numerici semplici
3.- CIRCUITI
3.1.- Combinazione dei componenti
- Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
- Corrente e tensione nei circuiti
- Impedenza
3.2.- Filtri
- Filtri serie e parallelo
- Impedenze
- Frequenze caratteristiche
- Frequenza di risonanza
- Fattore di qualità di un circuito accordato
- Larghezza di banda
- Filtro passa banda
- Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi
- Risposta in frequenza
- Filtri a ? e a T
- Cristallo a quarzo
3.3.- Alimentazione
- Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
- Circuiti di filtraggio
- Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
3.4.- Amplificatori
- Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
- Fattore di amplificazione
- Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda
- Classi di amplificatori A, A/B, B e C
- Armoniche (distorsioni non desiderate)
3.5.- Rivelatori
- Rivelatori di modulazione di ampiezza
- Rivelatori a diodi
- Rivelatori a prodotto
- Rivelatori di modulatori di frequenza
- Rivelatori a pendenza
- Discriminatore Foster-Seeley
- Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
3.6.- Oscillatori
- Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione
- Oscillatore LC
- Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
- Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
4.- RICEVITORI
4.1.- Tipi di ricevitore
- Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
4.2.- Schemi a blocchi
- Ricevitore CW (A1A)
- Ricevitore AM (A3E)
- Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
- Ricevitore FM (F3E)
4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miscelatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)
4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
- Protezione da canale adiacente
- Selettività
- Sensibilità
- Stabilità
- Frequenza immagine
- Intermodulazione; transmodulazione
5.- TRASMETTITORI
5.1.- Tipi di trasmettitori
- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza
5.2.- Schemi a blocchi
- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Miscelatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)
- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a ??
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo
5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
- Stabilità di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearità
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)
6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
6.1.- Tipi di antenne
- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato
6.2.- Caratteristiche delle antenne
- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale
6.3.- Linee di trasmissione
- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
- Velocità di propagazione
- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna
7.- PROPAGAZIONE
- Strati ionosferici
- Frequenza critica
- Massima frequenza utilizzabile (MUF)
- Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
- Affievolimenti (fading)
- Troposfera
- Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che puo' essere coperta (orizzonte radioelettrico)
- Inversione di temperatura
- Riflessione sporadica sullo strato E
- Riflessione aurorale
8.- MISURE
8.1.- Principi sulle misure
Misure di:
- Tensioni e correnti continue ed alternate
- Errori di misura
- Influenza della frequenza
- Influenza della forma d'onda
- Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura - Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza
- Frequenza
- Frequenza di risonanza
8.2.- Strumenti di misura
Pratica delle operazioni di misura:
- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento
- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio
9.- DISTURBI E PROTEZIONE
9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
- Bloccaggio
- Disturbi con il segnale desiderato
- Intermodulazione
- Rivelazione nei circuiti audio
9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
- Intensità di campo del trasmettitore
- Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
- Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
- all'ingresso d'antenna
- su altre linee di connessione
- per irraggiamento diretto
9.3.- Protezione contro i disturbi
Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
- Filtraggio
- Disaccoppiamento
- Schermatura
10.- PROTEZIONE ELETTRICA
- Il corpo umano
- Sistemi di alimentazione
- Alte tensioni
- Fulmini
B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1.- ALFABETO FONETICO
A = Alfa | J = Juliet | S = Sierra |
B = Bravo | K = Kilo | T = Tango |
C = Charlie | L = Lima | U = Uniform |
D = Delta | M = Mike | V = Victor |
E = Echo | N= November | W = Whiskey |
F = Foxtrot | O = Oscar | X = X-Ray |
G = Golf | P = Papa | Y = Yankee |
H = Hotel | Q = Quebec | Z = Zulu |
I = India | R = Romeo |
2.-. CODICE Q
===================================================================== Codice| Domanda | Risposta ===================================================================== | Qual'e' l'intelligibilità | L'intelligibilità dei QRK |del mio segnale? | vostri segnali e' --------------------------------------------------------------------- QRM | Siete disturbati? | Sono disturbato --------------------------------------------------------------------- | Siete disturbati da rumori| Sono disturbato da rumori QRN |atmosferici? | atmosferici --------------------------------------------------------------------- | Debbo aumentare la potenza| Aumentate la potenza di QRO |di emissione? | emissione --------------------------------------------------------------------- | Debbo diminuire la potenza| Diminuite la potenza di QRP |di trasmissione? | trasmissione --------------------------------------------------------------------- | Debbo trasmettere piu' | Trasmettete piu' QRS |lentamente? | lentamente --------------------------------------------------------------------- | Debbo cessare la | QRT |trasmissione? | Cessate la trasmissione --------------------------------------------------------------------- QRZ | Da chi sono chiamato? | Siete chiamato da --------------------------------------------------------------------- QRV | Siete pronto? | Sono pronto --------------------------------------------------------------------- | La forza dei miei segnali | La forza dei vostri QSB |e' variabile? | segnali varia --------------------------------------------------------------------- | Potete darmi accusa di | QSL |ricezione? | Do accusa di ricezione --------------------------------------------------------------------- | Potete comunicare | Posso comunicare QSO |direttamente con? | direttamente con --------------------------------------------------------------------- | Debbo cambiare frequenza | Trasmettete su un altra QSY |di trasmissione? | frequenza... kHz (o MHz) --------------------------------------------------------------------- | | Vi richiamero' alle QRX | Quando mi richiamerete? | ore.... --------------------------------------------------------------------- | Quale e' la vostra | La mia posizione e' .... |posizione in latitudine e | di latitudine e.... di QTH |longitudine? | longitudine
3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
===================================================================== AR | Fine della trasmissione ===================================================================== | Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in BK | atto (break) --------------------------------------------------------------------- CQ | Chiamata a tutte le stazioni --------------------------------------------------------------------- CW | Onda continua - Telegrafia --------------------------------------------------------------------- K | Invito a trasmettere --------------------------------------------------------------------- MSG| Messaggio --------------------------------------------------------------------- PSE| Per favore --------------------------------------------------------------------- RST| Intelligibilità, forza del segnale, tonalità --------------------------------------------------------------------- R | Ricevuto --------------------------------------------------------------------- RX | Ricevitore --------------------------------------------------------------------- SIG| Segnale --------------------------------------------------------------------- TX | Trasmettitore --------------------------------------------------------------------- UR | Vostro
4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI
URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
- Segnali di soccorso:
- radiotelegrafia ...---... (SOS)
- radiotelefonia "MAYDAY"
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali
- Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali
5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
- Identificazione delle stazioni di radioamatore
- Utilizzazione degli indicativi di chiamata
- Composizione dell'indicativo di chiamata
- Prefissi nazionali
6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi
C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI
RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT
- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
- Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
- Regioni radio dell'UIT
2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
- Raccomandazione TR 61 -02
- Raccomandazione TR 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01
3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER
L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA
- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
- modo di tenuta del registro
- obiettivi
- dati da registrare
PARTE II^
EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE
Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni:
- ad una velocità di almeno 5 parole al minuto
- per una durata di almeno 3 minuti
- con un massimo di quattro errori in ricezione
- con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione utilizzando un manipolatore non automatico
Sub Allegato E
(art. 3, comma 8, dell'Allegato n.26)
HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC) CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE' (HAREC) Delivres sur la base de la Recomandation de la CEPT TR 61-02 1. L'amministrazione o l'Autorità competente ................................................................. del Paese ....................................................... Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l'esame di radioamatore conformemente al regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in questione corrisponde a quello relativo al livello A/B indicata nella Raccomandazione CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare del presente certificato ha il diritto di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione generale) della classe .......... Generale /Limitato ................................ In applicazione della Raccomandazione CEPT TR 61-01, la licenza nazionale di questa categoria corrisponde alla classe ....... 1/2 .........., secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5 dell'Appendice II della Raccomandazione CEPT TR 61-01. 2. L'administration ou l'Autorite' competente .................................................................. du pays .......................................................... certifie que le titulaire certificat a reussi un examen de radioamateur conformement au reglement de l'Union International des Telecomunications (IUT). L'epreuve en question correspond à la classification 1)............... de la Recommadation CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformement à la reglementation regissant les radiomateurs du pays ....................................,le titulaire du present cerificat est en droit d'obtenir la licence national de la categorie(1)............. En application de la Recommandation CEPT TR 61-01,la license nationale de cette categorie correspondant à la classification (1) ........,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la Recommandation CEPT TR 61-01. 3. The issuing Administration or responsable issuing Authority .................................................................. of the country ................................................... declares herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio examinination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommmunications Union (ITU).The passed examination is comparable with level (1)........., as idicated in CEPT Recommendation TR 61-02 (HAREC).According to the amateur radio regulations of the country ..............................,the holder of this certificate in entitled to receive the national licence class (1)............. For the purpose of CEPT Recommendation TR 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class (1) ............, as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommedation TR 6-01. 4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde .................................................................. des Landes ....................................................... erklart hiermit,dass der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPT-Empfehlung TR 61-02 (HAREC) der Stufe (1)............., Gemass Amateurfunkbestimmungen des Landes ..................... hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der Klasse (1)............... In Anwendung der CEPT- Empfehung TR 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse (1) ........... eingestft,wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung 61-01 aufgefuhrt ist. 5. Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla competente Autorità nazionale sotto indicata. Les autorites officielles desirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à l'Autorite' nationale competente mentionnee ci dessous. Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above. Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten. Adresse/Address/Anschrift .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ........................... Telephone/Telephone/Telefon ...................................... Telex/Telex/Telex: ................................................ Telecopie/Telefax/Telefax: ........................................ Signature /Signature/Unterschrift
Sub Allegato F
(art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la Il sottoscritto ................................................. luogo e data di nascita ......................................... residenza o domicilio ........................................... cittadinanza ....................................................
comunica
di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali.
chiede
- di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale; - di ricevere l'attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.
data ................... (firma) ...........................
Sub Allegato G
(art. 9, comma 1 , dell'Allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA SWL n. .................................. città.................................. ATTESTATO DELL'ATTIVITà DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI RADIOAMATORI
Signore/a ..................................................... luogo e data di nascita ....................................... residenza e/o domicilio ....................................... cittadinanza ..................................................
data ......................... IL DIRETTORE
Sub Allegato H
(art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto ................................................ luogo e data di nascita ........................................ residenza o domicilio .......................................... cittadinanza ................................................... titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe .................., nominativo ..................................
Dati del rappresentante legale cognome e nome .................................................. luogo e data di nascita ......................................... residenza o domicilio ........................................... codice fiscale .................................................. titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe .................., nominativo ..................................
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all' articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
dichiara
- di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica; - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre .............. (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ; - che la stazione radioelettrica e' ubicata ......................
si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione:
a)la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale
Segue Sub Allegato H
SCHEDA TECNICA PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
NOMINATIVO D'IDENTIFICAZIONE. 1. Ubicazione stazione ripetitrice: ................................................................ C.A.P.................. COMUNE ................................. Via e numero civico o località .................................
2. Coordinate geografiche del punto di emissione: - Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich: ............... - Latitudine ....................................................
3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui e' installata l'antenna: ........................
4. Natura dell'assegnazione: - !-! frequenza unica - !-! Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in MHz) ---,---- - frequenza di ricezione associata (in MHz) .........
6. Ditta costruttrice dell'apparato: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
7. Sigla dell'apparato: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-! 8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) -!-!-!-!-! 9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt): -!-!-!-!-! 10. Tipo dell'antenna: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-! 11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo): -!-!-!-!-! 12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri): -!-!-!-! 13. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB): -!-!-!-!-! 13. Operatore responsabile: Cognome ................................ Nome ..................... Nominativo .............. Comune di residenza ..................... Indirizzo ................................... N. ..................
data ........................ (firma)