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Decreto Legislativo 11 agosto 2003, n. 241

"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Il comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

Art. 2.
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.