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Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181

"Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';

Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione di carne;

Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.».

Art. 2.
Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). - 1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.».

Art. 3.
Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».

Art. 4.
Denominazione di vendita

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».

Art. 5.
Ingredienti

1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto all'allegato I.».

Art. 6.
Designazione degli aromi

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".

3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".

3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'."».

Art. 7.
Q u a n t i t a'

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.».

Art. 8.
Termine minimo di conservazione

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Termine minimo di conservazione). - 1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all'articolo 10-bis, e' determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed e' apposto sotto la loro diretta responsabilita'.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e puo' essere espresso:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione delle condizioni di conservazione.
5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non e' richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle collettivita';
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.».

Art. 9.
Data di scadenza

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Data di scadenza). - 1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita'.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, nonche' per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, la data di scadenza puo' essere determinata con decreti dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza e' determinata con decreto dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilita' del latte.
5. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.».

Art. 10.
Sede dello stabilimento

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».

Art. 11.
Lotto dei prodotti

1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le parole: «con la menzione del giorno, del mese e dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la menzione almeno del giorno e del mese».

Art. 12.
Imballaggi globali

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve.».

Art. 13.
Prodotti sfusi

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se e' stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.».

Art. 14.
Formaggi freschi a pasta filata

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure
b) della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».

Art. 15.
Designazione delle carni

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto il seguente prodotto:


    ==============================================================================

                          Definizione                       |Designazione

    ==============================================================================

    I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di    | Carne (i) seguita (e)

    uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i      | dal nome(i)della (e)

    tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i    | specie animale

    quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo| da cui proviene

    non supera i valori di seguito indicati e quando la     | (provengono)

    carne costituisce ingrediente di un altro prodotto      | o dal qualificativo

    alimentare.                                             | relativo alla specie.

    ------------------------------------------------------------------------------

    

       1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati

    nella tabella seguente:

    

    =====================================================================

              Specie animale            Grasso (%)  Tessuto connettivo (%)

    =====================================================================

    Mammiferi, esclusi conigli e suini,|          

    miscugli di specie con predominanza|          

    di mammiferi                       |   25             25

    ---------------------------------------------------------------------

    Suini                              |   30             25

    ---------------------------------------------------------------------

    Volatili e conigli                 |   15             10

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere designato con tale nome.

3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.

4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.

5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.

6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda.

7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantita'.».

Art. 16.
Sanzioni

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.».

Art. 17.
Norme transitorie

1. E' consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.