Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attivita' di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.
Art. 2.
Finalita' dell'Agenzia
1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano.
2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 3.
Attivita' dell'A.S.I.
1. L'A.S.I.:
a) predispone, sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione;
b) sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale;
c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attivita' di agenzia nelle attivita' di competenza, finanziando e coordinando attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;
f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attivita' di cui al presente comma.
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'A.S.I.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio tecnico-scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. L'organizzazione dell'A.S.I. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e i settori tecnici.
Art. 6.
P r e s i d e n t e
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;
f) affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera i regolamenti dell'agenzia;
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale;
f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia.
2. Il consiglio e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, da sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 8.
Consiglio tecnico-scientifico
1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.
2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti, scienziati anche stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui quattro designati dal presidente medesimo, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro delle comunicazioni ed uno designato dal Ministro degli affari esteri. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca.
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione e cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
Art. 12.
Settori tecnici
1. I settori tecnici sono le unita' organizzative con le quali l'Agenzia realizza le attivita' di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti, in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita', gli enti di ricerca pubblici o privati, o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.
3. I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico e' a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di direzione dei settori tecnici e' attribuito per una durata massima di cinque anni e puo' essere rinnovato.
Art. 13.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 14.
Piani di attivita'
1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e della difesa, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
Art. 15.
Entrate dell'A.S.I.
1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:
a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;
c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonche' dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
d) da ogni altra eventuale entrata.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.
Art. 16.
S t r u m e n t i
1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 giugno 1998, n. 305, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Universita' «La Sapienza» di Roma, vengono garantite tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonche' forme di collaborazione nella gestione.
4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.
Art. 17.
Regolamenti
1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento;
b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici;
c) definisce le regole per le partecipazione dell'Agenzia in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attivita' di ricerca;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Art. 18.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.
Art. 19.
P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale;
c) in relazione a singoli progetti e per l'intera durata degli stessi, e' consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalita' dell'ente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attivita' svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificita' dell'attivita' di ricerca da svolgere e per garantire la continuita' di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti.
Art. 20.
Piano aerospaziale nazionale
1. Il Piano aerospaziale nazionale, di durata triennale, nonche' gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo esame della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 21.
Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con intese o accordi di programma con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e dell'ambiente e tutela del territorio, nonche' con uno o piu' gruppi di lavoro cui partecipano le predette amministrazioni, il presidente dell'A.S.I. ed altri soggetti eventualmente interessati, dei quali puo' avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale ed internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca, nonche' in ordine alla predisposizione del Piano spaziale nazionale;
b) supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
c) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e le attivita' delle predette amministrazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro delle attivita' produttive adottano, di concerto, specifici indirizzi per le ricadute di politica industriale dei programmi dell'A.S.I.
Art. 22.
Norme transitorie e finali
1. Le dotazioni organiche dell'A.S.I. sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella allegata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica ed e' nominato con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4, costituiti con le modalita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, entro sessanta giorni dalla nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca.
4. Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
5. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, e' abrogato.
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.