Decreto Legislativo 15 maggio 2003, n. 125
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nella adunanza del 12 dicembre 2002;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto di autonomia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La rubrica del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituita dalla seguente: «Funzioni di controllo».
Art. 2.
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.
3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.
4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.».
Art. 3.
1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonche' il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attivita' deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea.
2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni gia' programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.
3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o piu' relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' del conto e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, esplicitando le modalita' di verifica.
4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o piu' relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, puo' rendere motivati avvisi sulle materie di contabilita' pubblica.
5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attivita' delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.».
Art. 4.
1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - 1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie.
2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potra' sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificita' delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.
3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
Art. 5.
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attivita' istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.».
Art. 6.
1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
«Art. 36. - 1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi.».
Art. 7.
1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
«Art. 37. - 1. Presso la sezione e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.
2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attivita' di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili.
4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.».
2. Fino alle nomine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come modificato dal presente decreto, la sezione e' integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.