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Decreto Legislativo 24 aprile 2003, n. 114

"Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2003



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che regola la realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Visto l'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare e aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La societa' Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonche' della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale, e' organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed e', pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente e' opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della societa' concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
6. La societa' concessionaria provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione della Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico e' composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.
7. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della entita' dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla societa' concessionaria, nei primi 7 anni di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della societa', con il consenso del collegio sindacale.».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della societa' Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con la societa' concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sulle attivita' della societa' concessionaria avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario e' nominato con le modalita' procedurali indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
3. La societa' concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla costruzione degli interventi affidatigli.
4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.».

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilita' a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche' delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sara' determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara' fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalita' finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalita' di revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalita' di versamento;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa' concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.».

Art. 5.

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, la parola: «prevalente» e' sostituita dalla seguente: «preminente»; il quinto comma e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo capoverso, le seguenti parole: «, nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.»;
2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori»;
3) il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 3, il terzo comma e' abrogato;
d) l'articolo 6 e' abrogato;
e) all'articolo 9:
1) il sesto comma e' abrogato;
2) al settimo comma le parole: «la stessa» sono sostituite dalla seguente: «successiva»;
3) l'ottavo comma e' abrogato.