Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 113
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la decisione della Commissione n. 2002/885/CE, del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni integrative e correttive dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.»;
b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, puo' rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:
a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione e' rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purche' gli stessi rivestano carattere locale;
b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.».