Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 96
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per la politica commerciale;
Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n. 94/942/PESC;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta direttamente applicabile, ancorche' non integralmente, in quanto necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
b) per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
c) per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;
d) per «esportazione» si intende:
1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE) 2913/92);
2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;
3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte pertinente e' letta o e' descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;
e) per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale e' resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facolta' di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita' al momento dell'accettazione della dichiarazione.
Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, e' determinante la facolta' di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. Per «esportatore» si intende altresi' qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore e' assunta dal contraente stabilito nella Comunita';
f) per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;
g) per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facolta' di alienarli;
h) per «Autorita' competente» si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.
Art. 2.
Autorita' competente
1. L'autorita' incaricata dell'applicazione del presente decreto legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso e' il Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione.
2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 3.
Tipologie di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso
1. Le tipologie di autorizzazione previste dal presente decreto legislativo sono:
a) Autorizzazione specifica individuale;
b) Autorizzazione globale individuale;
c) Autorizzazione generale nazionale;
d) Autorizzazione generale comunitaria.
Art. 4.
Autorizzazione specifica individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale.
2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilita' di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;
c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione;
d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati.
5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente.
6. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 4,5 e 6, l'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione.
8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore puo' essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa.
9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale e' conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
10. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 5.
Autorizzazione globale individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o piu' Paesi di destinazione specifici.
2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con validita' non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.
5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 6.
Autorizzazione generale nazionale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo.
3. L'Autorita' competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2.
4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.
5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
7. L'autorizzazione generale nazionale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 7.
Autorizzazione generale comunitaria
1. L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria».
2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11.
4. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 8.
Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere rilasciate quando l'esportazione non e' conforme alle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei seguenti casi:
a) nel caso in cui non risultino piu' conformi alle condizioni previste dall'articolo 8 del regolamento;
b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto legislativo;
c) qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale o internazionale;
d) nel caso in cui l'esportatore non ottemperi agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;
e) qualora intervengano successivamente circostanze tali, alla luce anche degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in qualita' di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o di ratifica dei pertinenti trattati internazionali, da imporre l'adozione di queste misure.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane ed all'esportatore interessato, ed e' annotato sul relativo registro se trattasi di autorizzazione generale nazionale o autorizzazione generale comunitaria.
4. L'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, puo' negare l'autorizzazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni previste in autorizzazioni ottenute precedentemente.
Art. 9.
Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorita' competente puo' subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno.
2. L'esportazione di tali beni puo' anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata agli altri due Ministeri.
3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione e' da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che e' a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria.
7. L'Autorita' competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Il procedimento di cui al presente articolo puo' essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 10.
Modalita' di apposizione del divieto di esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) 1334/2000
1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento il divieto di esportazione o l'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, e' disposto con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e delle comunicazioni.
Art. 11.
Comitato consultivo
1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorita' competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del Comitato.
Art. 12.
Misure di controllo
1. L'attivita' di controllo, riferita sia alla fase preliminare che successiva all'esportazione di beni a duplice uso, e' svolta dall'Autorita' competente, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' degli organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all'Autorita' competente ogni notizia rilevante agli effetti del presente decreto legislativo.
2. L'Autorita' competente nello svolgimento dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo, puo' avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, della collaborazione degli organismi di cui al comma 1, anche al fine di raccogliere informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 17 del regolamento. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'Agenzia delle dogane agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13.
Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento e' richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'articolo 21 del regolamento.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 6.
Art. 14.
Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
1. Fatto salvo quanto gia' disposto dal presente decreto legislativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:
a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nella parte 3 dell'Allegato II del regolamento;
b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.
Art. 15.
Internet
1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione la solo pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto.
Art. 16.
Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.
2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni.
4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorita' competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro.
8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. E' sempre disposto da parte dell'autorita' giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.
Art. 17.
Obbligo di comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria
1. L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 16 ne da' immediata comunicazione all'Autorita' competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 18.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89;
b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422;
c) l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
d) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 giugno 1997, n. 273;
e) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno 1998, n. 289;
f) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 25 luglio 2000, n. 280;
g) il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 13 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 6, comma 4)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale:
«La merce oggetto della presente esportazione e' esportata con autorizzazione generale nazionale che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: .....................................................................................................
La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali».
Allegato 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria di cui all'Allegato II del regolamento:
«La merce oggetto della presente esportazione e' esportata con autorizzazione generale comunitaria che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali».