DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n.22


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA
il seguente decreto:

ART. 1 (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

ART. 2 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "casellario giudiziale" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria;
g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione cori strumenti diversi dalla revocazione;
h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
i) "numero identificativo del procedimento" e' il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Titolo II
Casellario giudiziale

ART. 3 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58-bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

ART. 4 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorita' che ha emesso il provvedimento;
d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

ART. 5 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato;
i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito ed e' stato chiuso il fallimento, quando il fallimento e' revocato con provvedimento definitivo;
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

(art. 687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

Titolo III
Casellario dei carichi pendenti

ART. 6 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)

ART. 7 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

(estensione art. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)

ART. 8 (L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:

a) al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono;
b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)

Titolo IV
Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

ART. 9 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 10 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e il codice fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)

ART. 11 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

Titolo V
Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

ART. 12 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 231/2001)

ART. 13 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)

ART. 14 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualita' di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)

Titolo VI
Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

ART. 15 (R)
(Ufficio iscrizione)

1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.

2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e), d), e), f), g) e h), e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo l4,comma 1.

3. L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge.

4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.

5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.

6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento.

7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.

ART. 16 (R)
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

ART. 17 (R)
(Ufficio territoriale)

1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)

ART. 18 (R)
(Ufficio locale)

1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 2, terzo c., r.d. n. 778/1931)

ART. 19 (R)
(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarita';
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina
dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di
espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso
avverso questi.

3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.

5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attivita' di supporto:

a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

(art. 3 r.d. n. 778/1931)

ART. 20 (R)
(Comunicazioni all'ufficio centrale)

1. L'autorita' che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne da' comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.

2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.

3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.

4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VII
Servizi certificativi

Capo I
Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti

ART. 21 (L)
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.

2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.

(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

ART. 22 (L)
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)

1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.

(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

ART. 23 (L)
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.

(art. 689 c.p.p.)

ART. 24 (L)
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando e' stata revocata;
n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva.

2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

ART. 25 (L)
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

ART. 26 (L)
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati;
b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.

(art. 689 c.p.p.)

ART. 27 (L)
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.

2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.

(estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)

ART. 28 (L)
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

(art. 688, c. 1, c.p.p, art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)

ART. 29 (L)
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)

Capo II
Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

ART. 30 (L)
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.

(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 31 (L)
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.

2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.

(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)

ART. 32 (L)
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

Capo III
Disposizioni comuni ai servizi certificativi

ART. 33 (R)
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.

ART. 34 (R)
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)

1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.

ART. 35 (R)
(Ufficio competente al rilascio del certificato)

1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

2. Il certificato puo' essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresi' le modalita' tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilita' del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

ART. 36 (R)
(Certificato di emergenza)

1. Nel caso di totale o parziale non operativita' del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.

2. Se, alla data del ripristino del sistema, e' riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.

ART. 37 (L)
(Certificati richiesti da autorita' straniere)

1. Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.

2. La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'.

(art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)

ART. 38 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)

1. Il certificato e' rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che e' rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

ART. 39 (R)
(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)

1. Le modalita' tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonche' per consentire all'autorita' giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VIII
Garanzie giurisdizionali

ART. 40 (L)
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)

TITOLO IX
Sistema informativo

ART. 41 (R)
(Principi e funzioni)

1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

2. Il sistema consente, altresi', attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita', della data e della tipologia delle stesse, nonche' delle attivita' di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 42 (R)
(Regole tecniche del sistema)

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

ART. 43 (R)
(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

1. Al fine di consentire la sicura riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalita' di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, cori modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.

Titolo X
Disposizioni transitorie

ART. 44 (R)
(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

ART. 45 (L)
(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).

(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d.lgs.)

ART. 46 (R)
(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)

1. Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.

2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 47 (R)
(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)

1. Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.

2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

ART. 48 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato e' rilasciato entro il giorno successivo o, se e' richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.

Titolo XI
Disposizioni finali e abrogazioni

ART. 49 (R)
(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera aa) dopo le parole: "che riguardano l'applicazione" sono aggiunte le seguenti: "di misure di sicurezza e";
b) dopo la lettera bb) e' inserita la seguente: "bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231;".

ART. 50 (R)
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente testo unico.

ART. 51 (R)
(Raccordo con norme esterne al testo unico)

1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.

ART. 52 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e' iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma;
- l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articola 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
- l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45;
46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma";
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).

ART. 53 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".

2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".

3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".

ART. 54 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
- decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
- decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000;
- all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,";
- gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

ART. 55 (L)
(Norma finale)

1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO

    DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI

    CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

          DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI





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    ARTICOLATO DEL TESTO UNICO             RIFERIMENTO PREVIGENTE

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    ART. 1 (L) (Oggetto)

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    ART. 2 (R) (Definizioni)

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    ART. 3 (L)

    (Provvedimenti iscrivibili)          Articolo 686 del codice di pro-

                                         cedure penale; articolo 194

                                         delle disposizioni di attua-

                                         zione del codice di procedura

                                         penale; articoli 4 e 14, regio

                                         decreto 18 giugno 1931, n. 778;

                                         articolo 24, parte del sesto

                                         comma, del decreto-legge

                                         20 luglio 1934, n. 1404, con-

                                         vertito, con modificazioni

                                         dalla legge 23 luglio 1935,

                                         n. 835; articolo 58-bis, legge

                                         26 luglio 1975, n. 354;

                                         articolo 73, legge 24 novem-

                                         bre 1981, n. 689.

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    ART. 4 (R) (Estratto

    del provvedimento iscrivibile)       articoli 6 e 7, regio decreto

                                         n.778 del 1931

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    ART. 5 (L)

    (Eliminazione delle iscrizioni)      articolo 687 del codice di pro-

                                         cedura penale; articolo 36,

                                         primo c., lettera a), regio de-

                                         creto n. 778 del 1931; artico-

                                         lo 15, decreto del Presidente

                                         della Repubblica 22 settem-

                                         bre 1988, n. 448; articoli 46 e

                                         63, comma 2, decreto legisla-

                                         tivo 28 agosto 2000, n. 274

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    ART. 6 (L)

    (Provvedimenti iscrivibili)          articolo 110, comma 1, lettera

                                         c), decreto legislativo 28 lu-

                                         glio 1989 n. 271.

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    ART. 7 (R)

    (Estratto del provvedimento

    iscrivibile)                         estensione articoli 6 e 7, re-

                                         gio decreto n. 778 del 1931

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 8 (L)

    (Eliminazioni delle iscrizioni)      articolo 110, comma 1, lettera

                                         c), decreto legislativo n. 271

                                         del 1989 ed estensione del

                                         principio di cui all'articolo

                                         687, comma 1, codice di proce-

                                         dura penale

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 9 (L)

    (Provvedimenti iscrivibili)          articolo 80, comma 2, decreto

                                         legislativo 8 giugno 2001,

                                         n. 231

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 10 (R)

    (Estratto del provvedimento

    iscrivibile)                         estensione articoli 6 e 7, re-

                                         gio decreto n. 778 del 1931

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 11 (L)

    (Eliminazione delle iscrizioni)      articolo 80. comma 2, decreto

                                         legislativo n. 231 del 2001

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 12 (L)

    (Provvedimenti iscrivibili)          articolo 110, comma 1, lettera

                                         c), decreto legislativo n. 271

                                         del 1989.

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 13 (R)

    (Estratto del provvedimento

    iscrivibile)                         estensione articoli 6 e 7, re-

                                         gio decreto n. 778 del 1931

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 14 (L)

    (Eliminazione delle iscrizioni)      articolo 110, comma 1, lettera

                                         c), decreto legislativo n. 271

                                         del 1989.

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 15 (R) (Ufficio iscrizione)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 16 (R)

    (Comunicazioni all'ufficio

    iscrizione)

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    ART. 17 (R)

    (Ufficio territoriale)               articolo 51, decreto legislati-

                                         vo n. 274 del 2000 e articolo

                                         20, decreto ministeriale

                                         6 aprile 2001, n. 204

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 18 (R)

    (Ufficio locale)                     articolo 2, terzo comma, regio

                                         decreto n. 778 del 1931

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 19 (R)

    (Ufficio centrale)                   articolo 3, regio decreto

                                         n. 778 del 1931

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 20 (R)

    (Comunicazioni all'ufficio

    centrale)

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    ART. 21 (L)

    (Certificato del casellario

    giudiziale e del casellario

    dei carichi pendenti acquisito

    dall'autorita' giudiziaria)          articolo 688 codice di proce-

                                         dura penale: comma 1, primo

                                         periodo, comma 2; articolo 110,

                                         comma 1, lettera c), decreto

                                         legislativo n. 271 del 1989

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 22 (L)

    (Certificato del casellario

    giudiziale e del casellario

    dei carichi pendenti richiesto

    dal difensore)                       articolo 688 codice di procedu-

                                         ra penale, comma 2, secondo pe-

                                         riodo; articolo 110, comma 1,

                                         lettera c), decreto legislativo

                                         n. 271 del 1989

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 23 (L)

    (Certificati del casellario

    giudiziale richiesti

    dall'interessato)                    articolo 689 codice di procedu-

                                         ra penale

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 24 (L)

    (Certificato generale

    del casellario giudiziale

    richiesto dall'interessato)          articolo 689 codice di procedu-

                                         ra penale; articolo 194, comma

                                         2, disposizioni di attuazione

                                         del codice di procedura penale;

                                         articoli 45 e 63, comma 2, de-

                                         creto legislativo n. 274 del

                                         2000; articolo 24, settimo com-

                                         ma, legge n. 835 del 1935

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 25 (L)

    (Certificato penale

    del casellario giudiziale

    richiesto dall'interessato)          articolo 689 codice di procedu-

                                         ra penale; articolo 194, comma

                                         2, disposizioni di attuazione

                                         del codice di procedura penale;

                                         articoli 45 e 63, comma 2, de-

                                         creto legislativo n. 274 del

                                         2000; articolo 24, settimo com-

                                         ma, legge n. 835 del 1935

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 26 (L)

    (Certificato civile

    del casellario giudiziale

    richiesto dall'interessato)          articolo 689 codice di procedu-

                                         ra penale

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 27 (L)

    (Certificato del casellario

    dei carichi pendenti richiesto

    dall'interessato)                    estensione dell'articolo 689,

                                         comma 1 e parte del comma 2,

                                         codice di procedura penale; ar-

                                         ticolo 21, decreto ministeriale

                                         n. 204 del 2001

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 28 (L)

    (Certificato richiesto dalle

    amministrazioni pubbliche

    e dai gestori di pubblici

    servizi)                             articolo 688, comma 1, codice

                                         di procedura penale; articolo

                                         14, comma 3, del decreto del

                                         Presidente della Repubblica

                                         22 settembre 1988, n. 448

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 29 (L)

    (Certificato del casellario

    giudiziale per ragioni

    di elettorato)                       articolo 688, comma 3, codice

                                         di procedura penale; articolo

                                         195 disposizioni di attuazione

                                         del codice di procedura penale

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 30 (L)

    (Certificato dell'anagrafe

    delle sanzioni amministrative

    dipendenti da reato

    e dell'anagrafe dei carichi

    pendenti degli illeciti

    amministrativi dipendenti

    da reato acquisito

    dall'autorita' giudiziaria)          articolo 81, comma 1, primo pe-

                                         riodo, comma 2, decreto legi-

                                         slativo n. 231 del 2001

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 31 (L)

    (Certificato dell'anagrafe

    delle sanzioni amministrative

    dipendenti da reato

    e dell'anagrafe dei carichi

    pendenti degli illeciti

    amministrativi dipendenti

    da reato richiesto

    dall'ente interessato)               articolo 81, comma 3 e 4, de-

                                         creto legislativo n. 231 del

                                         2001

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 32 (L)

    (Certificato richiesto

    dalle amministrazioni

    pubbliche e dai gestori

    di pubblici servizi)                 articolo 81, comma 1, secondo

                                         periodo, decreto legislativo

                                         n. 231 del 2001

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 33 (R)

    (Visura delle iscrizioni

    da parte della persona

    o dell'ente interessato)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 34 (R)

    (Esclusione del codice

    identificativo dal certificato)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 35 (R)

    (Ufficio competente

    al rilascio del certificato)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 36 (R)

    (Certificato di emergenza)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 37 (L)

    (Certificati richiesti

    da autorita' straniere)              articolo 35, primo comma, regio

                                         decreto n. 778 del 1931

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 38 (R)

    (Termine per il rilascio

    di certificato)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 39 (R)

    (Consultazione diretta

    del sistema e acquisizione

    di certificati dalle

    amministrazioni pubbliche

    e dai gestori di pubblici servizi)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 40 (L)

    (Questioni concernenti

    le iscrizioni e i certificati        articolo 690 codice di procedu-

                                         ra penale; articolo 82 decreto

                                         legislativo n. 231 del 2001

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 41(R)

    (Principi e funzioni)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 42 (R)

    (Regole tecniche del sistema)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 43 (R)

    (Codice identificativo sulla

    base delle impronte digitali)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 44 (R)

    (Eliminazione di iscrizioni

    incompatibili)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 45 (L)

    (Esclusioni dai certificati

    ed eliminazione di iscrizioni

    per i reati di competenza

    del giudice di pace commessi

    prima del 2 gennaio 2002)            articolo 63; comma 2 decreto

                                         legislativo n. 27 del 2000 e

                                         raccordo con l'articolo 64,

                                         comma 2, decreto legislativo

                                         n. 274 del 2000, nella parte

                                         in cui rinvia all'articolo 63,

                                         comma 2, stesso decreto legi-

                                         slativo

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 46 (R)

    (Regole tecniche

    sino alla completa

    operativita' del sistema)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 47 (R)

    (Eliminazioni di iscrizioni

    per morte della persona

    effettuate dall'ufficio locale)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 48 (R)

    (Termine per il rilascio

    di certificato)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 49 (R)

    (Modifica dell'articolo 46,

    del decreto del Presidente

    della Repubblica

    28 dicembre 2000, n. 445)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 50 (R)

    (Termine per l'emanazione

    dei decreti dirigenziali)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 51 (R)

    (Raccordo con norme esterne

    al testo unico)

    --------------------------------------------------------------------

    ART.52 (L)

    (Abrogazioni di norme primarie)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 53 (L)

    (Abrogazioni parziali

    e riformulazioni

    conseguenti di norme)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 54 (R)

    (Abrogazioni di norme secondarie)

    --------------------------------------------------------------------

    ART. 55 (L)

    (Entrata in vigore)

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