Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 305
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.), e che abroga la direttiva 77/435/CEE, ed, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale si e' data attuazione alla direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, e' comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.".
Art. 2.
1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Art. 3.
1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.