Decreto Legislativo 6 dicembre 2002, n. 287
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 1, comma 10;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, nonche' del rinnovato concetto di Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della Costituzione, cosi' come e' stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udite le Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.".
Art. 4.
Modifiche dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituto dal seguente:
"Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.